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Ordinanza — n. 25790/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging penalty determination under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Cecere's appeal against the Court of Appeal's penalty reduction inadmissible. The defense argued the reasoning was illogical regarding generic mitigating circumstances, but the court held that challenges to the penalty determination itself are excluded from appeals under Article 599-bis. Consequently, the appeal was rejected, and Cecere was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are limited to specific grounds such as the formation of the party's will or the prosecutor's consent, excluding complaints regarding the determination of the penalty or omitted mitigating circumstances.

Parole chiave

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Article 599-bis Criminal Procedure Code inadmissible appeal penalty determination generic mitigating circumstances Cassa delle ammende procedural costs legality of sanction adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Cecere Ernesto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 30/01/2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 23/03/2024 e, ai sensi dell'art. 599- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599- bis cod. proc. pen
Cecere Ernesto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 30/01/2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 23/03/2024 e, ai sensi dell'art. 599- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE ERNESTO, nato a VILLARICCA il 09/12/1977 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. LUIGI POZZIELLO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cecere Ernesto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 30/01/2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 23/03/2024 e, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui al capo E) della rubrica, con conferma delle statuizioni civili.

2. Con un unico motivo, la difesa deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione complessiva della pena.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il