Cassation appeal dismissed due to loss of interest after acquittal and loss of preventive seizure effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal filed by the wife against the rejection of her request to lift preventive asset seizure. The underlying preventive seizure, based on tax crimes alleged against her husband, became legally ineffective following his acquittal and the subsequent declaration of the seizure's loss of effect. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary legal interest to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the preventive measure becomes ineffective due to the acquittal of the accused, thereby eliminating the legal interest in maintaining the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGGIO MARTA ASSUNTA, nata a CARLANTINO il 19/11/1964 avverso l'ordinanza del 03/02/2025 del TRIBUNALE RIESAME di ROMAvisti gli atti, letto il ricorso dell'Avv. PIERGIORGIO MANCA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. GIUSEPPE SASSONE. ricorso trattato con rito cartolare in assenza di richiesta ex art. 611, comma 1-bis, lett.
a) c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 15/04/2024, il Tribunale di Roma, X^ Sezione in composizione collegiale, rigettava la richiesta di dissequestro dei beni di proprietà di Parisi Giuseppe (costituiti da una polizza vita e un conto corrente bancario intestati al Parisi e in relazione ai quali Maggio Maria Assunta, moglie del Parisi ed odierna ricorrente era rispettivamente beneficiaria e delegata ad operare), sottoposti a sequestro preventivo con decreto del Gip del Tribunale di Roma del 16/11/2012 in ordine a reati fiscali contestati al Parisi. Il Tribunale motivava il rigetto sull'assenza di fatti nuovi rispetto ai precedenti provvedimenti con cui aveva respinto analoghe istanze e stante la preclusione, in sede incidentale, ad una disamina complessiva delle prove raccolte, da effettuarsi, invece, nella fase decisionale sul merito della res iudicanda, in corso dinanzi al Tribunale.
2. Maggio Maria Assunta impugnava la decisione del Tribunale collegiale dinanzi al Tribunale del riesame di Roma che, con ordinanza del 24/04/2024, dichiarava inammissibile l'appello "in quanto risulta del tutto disallineato rispetto al tenore della stessa richiesta e del provvedimento impugnato".
3. Avverso tale provvedimento Maggio Maria Assunta, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorre per cassazione. La difesa affida il ricorso a tre motivi con cui denuncia: 3.1. "Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per la irragionevole ed immotivata durata del sequestro preventivo (quasi 13 anni a fronte di un processo ancora alla fase dibattimentale che aveva registrato l'ennesimo rinvio all'udienza del 28/03/2025 per le conclusioni), per sua natura destinato a venire meno in termini ragionevoli in conseguenza di una pronuncia di merito da parte dell'autorità giudiziaria e omessa motivazione sul punto, malgrado specifica impugnazione della difesa". 3.2. "Violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. nei suoi presupposti essenziali: prova assolutamente necessaria e novità della stessa, in relazione all'unico teste già sentito nella ricostruzione alla base del procedimento cautelare, non essendo emerso nel corso delle successive istruttorie circostanze nuove o in contrasto con quanto dal Monaco dichiarato e, quindi, necessità di chiarimenti, essendo l'unico teste sulle circostanze e fatti di cui ai capi di imputazione"; 3.3. "Incostituzionalità dell'art. 321 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42 e 27 Cost., nella parte in cui non preveda limiti temporali circa la durata della misura cautelare prima id una pronuncia nel merito da parte dell'autorità giudiziaria, in relazione alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato".
4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 14/05/2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.- 5. Con nota dell'11/06/2025, la difesa della ricorrente ha allegato copia del dispositivo della sentenza del Tribunale collegiale di Roma, emesso all'udienza del 9/06/2025, da cui risulta che Parisi Giuseppe è stato assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, in ordine ai reati tributari da cui dipendeva il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Roma con decreto del 16/11/2012, di cui lo stesso Tribunale ha al contempo dichiarato la perdita di efficacia. Il difensore ha, pertanto, insistito per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Come indicato in premessa, l'istanza di dissequestro da cui origina il presente procedimento incidentale era volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Roma in data 16/11/2012, avente ad oggetto la polizza vita n. 31000169411 di cui la ricorrente risulta beneficiaria ed il conto corrente bancario n. 2000 acceso presso la BNL intestato al marito Parisi Giuseppe e in relazione al quale la Maggio Mara Assunta, quale coniuge, ha la delega ad operare. Il vincolo reale risulta essere stato apposto in relazione ai reati fiscali di omessa e/o infedele dichiarazione dei redditi contestati al Parisi e compendiati ai capi di imputazione BB1), BB2), BB4) e BB5), per come anche specificato dalla difesa nella memoria depositata al Tribunale del riesame ove si contestava, in relazione a dette fattispecie, la sussistenza del fumus commissi delicti.
Dalle allegazioni della difesa risulta che il Parisi è stato assolto riguardo ai reati su cui si fondava il sequestro dei beni oggetto dell'istanza di restituzione, con la formula perché il fatto non sussiste, con sentenza resa all'udienza del 9 giugno 2025 del Tribunale collegiale di Roma X^ Sezione penale (che, come precisato in premessa, aveva rigettato nelle more del processo, l'istanza di dissequestro del Parisi del 5 aprile 2024, poi appellata dalla ricorrente con un autonomo atto di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame di Roma, il cui provvedimento di rigetto è impugnato col presente ri