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Ordinanza — n. 25783/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as revocation of preventive seizure is appealable only via appeal, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the revocation of a preventive seizure is not subject to cassation review under Article 322-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, BPER Banca, argued violations of the principle of contradiction and procedural nullities regarding the lack of a hearing and insufficient motivation. The Court ruled that the correct remedy for such orders is an appeal, rendering the cassation request procedurally improper and subjecting the appellant to costs.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The revocation of a preventive seizure is not subject to cassation review but must be challenged via appeal; consequently, a cassation appeal on this ground is inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure revocation cassation inadmissibility appeal remedy requirement principle of contradiction procedural nullity sfratto da locali commerciali disdetta della locazione abitativa sfratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile considerato che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con il ricorso per cassazione bensì, ex art. 322-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 127 c.p.p.
pen., in relazione al mancato rispetto del principio del contraddittorio rispetto a tutti i soggetti interessati e alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 127 cod.
Art. 125 c.p.p.
pen., e ancora nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 125, comma 3, cod.
Art. 263 c.p.p.
pen., alla quale, a mente dell'art. 263, comma 2, cod.
Art. 178 c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
art. 127 cod. proc. pen
pen., in relazione al mancato rispetto del principio del contraddittorio rispetto a tutti i soggetti interessati e alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., e ancora nullità dell'ordinanza impugnata ex art.
art. 322-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile considerato che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con il ricorso per cassazione bensì, ex art. 322-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47181 del 11/10/2019
con l'appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47181 del 11/10/2019 Cc., Buini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BPER BANCA S.P.A. avverso l'ordinanza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 18 dicembre 2024 Tribunale di Roma revocava il sequestro preventivo della somma di euro 179.023,97, accantonata sul conto corrente n. 3176787, acceso presso l'Agenzia n. 27 Roma dell'istituto di credito denominato BPER Banca s.p.a., e ne ordinava l'immediata restituzione all'istante Pellegrini Paolo, nella qualità di liquidatore della Società B.B.A. Building Book Assistance s.r.l.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il suddetto istituto BPER Banca s.p.a., per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza degli artt. 178, lett. c), 263, commi 2 e 6, e 666 cod. proc. pen., in relazione al mancato rispetto del principio del contraddittorio rispetto a tutti i soggetti interessati e alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., e ancora nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in quanto priva di motivazione.Assumeva, in particolare, che l'ordinanza impugnata era stata resa senza che previamente fosse stata celebrata la prevista udienza ex art. 127 cod. proc. pen., alla quale, a mente dell'art. 263, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe dovuto partecipare anche l'istituto ricorrente, in qualità di terzo presso il quale le somme erano state sequestrate.

Ripercorreva, di poi, le vicende relative al procedimento penale nel corso del quale la suddetta somma era stata fatta oggetto di sequestro preventivo, procedimento che era stato instaurato nei confronti di Pennelli Ivano in relazione al reato di truffa aggravata e che si era concluso con sentenza, ormai irrevocabile, di non doversi procedere nei confronti del Pennelli perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.

3. In data 17 febbraio 2025 il ricorrente depositava rinuncia al ricorso con allegata procura speciale.

4. Il ricorso è inammissibile considerato che il provvedimento di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con il ricorso per cassazione bensì, ex art. 322-bis cod. proc. pen. con l'appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47181 del 11/10/2019 Cc., Buini, Rv. 278366 - 01). Perde, pertanto, di rilevanza la rinuncia al ricorso depositata nell'interesse del ricorrente.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

F Co C/ mm C) 17 z (1) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle - -La -1 -P- -4 > 2:. (Do spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9.3I E !.•..12 ammende. r•J Così deciso il 08/04/20