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Ordinanza — n. 25781/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground regarding lack of motivation in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant raised an improper ground of lack of motivation. The appellant challenged the trial judge's application of a reduced sentence in a plea bargain, arguing the judge failed to verify statutory exemption grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are strictly limited to specific statutory grounds for inadmissibility and cannot be framed as a defect in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In cassation appeals against plea bargain sentencing, arguments regarding the lack of motivation for not verifying statutory exemption grounds are inadmissible as they fall outside the exhaustive list of permissible grounds for violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing lack of motivation ground Article 129 criminal procedure statutory exhaustion of grounds motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza resa, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 5 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Zaitouni Mohamed la pena concordata in relazione al reato di tentata rapina aggravata.
Art. 129 cod. proc. pen.
278337 - 01) Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sotto il profilo della carenza di motivazione, motivo parimenti non consentito a tenore del disposto di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 5 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Zaitouni Mohamed la pena concordata in relazione al reato di tentata rapina aggravata.
art. 129 cod. proc. pen
278337 - 01) Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (v., in tal senso, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01) Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAITOUNI MOHAMED nato in Marocco il 11/08/1991 avverso la sentenza del 05/12/2024 del Giudice per l'udienza preliminare del TRIBUNALE di VERONA; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 5 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Zaitouni Mohamed la pena concordata in relazione al reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva carenza di motivazione per non avere, il Giudice, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (v., in tal senso, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01) Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sotto il profilo della carenza di motivazione, motivo parimenti non consentito a tenore del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che espressamente limita i motivi consentiti a quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme