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Sentenza — n. 25775/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for improper robbery due to mathematical error in detention term calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed the Tribunal of Bergamo's conviction for improper robbery, citing a specific mathematical error in the detention sentence calculation. The court found the error valid, noting the judge incorrectly reduced the term from three years and four months to two years and two months instead of the correct two years, two months, and twenty days. Consequently, the Cassation Court annulled the sentence regarding the detention term without remittal to correct the calculation.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4), cod. pen.: A sentence is annulled without remittal when a mathematical error in the detention term is identified, allowing the court to directly correct the penalty based on the lower court's findings.

Parole chiave

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improper robbery conviction detention term calculation mathematical error correction annulment without remittal procedural appeal grounds penal reduction error Cassation intervention riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 442, comma 2, cod.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
In applicazione del disposto di cui all'art. 620, lett.
Art. 62, n. 4), cod. pen.
Con sentenza resa in data 8 luglio 2024 il Tribunale di Bergamo dichiarava Vavassori Alessandro colpevole del reato di rapina impropria e, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: VAVASSORI ALESSANDRO nato a SARNICO il 14/12/1990 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rideternninazione della pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 8 luglio 2024 il Tribunale di Bergamo dichiarava Vavassori Alessandro colpevole del reato di rapina impropria e, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e applicata la diminuente per il rito abbreviato prescelto, lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 444,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., assumendo in particolare che il giudice aveva errato nel calcolo della pena detentiva, applicando in ragione di tale errore la pena illegale di anni due e mesi due di reclusione, considerato che era partito dalla pena base di anni cinque di reclusione, aveva applicato una prima riduzione di un terzo in ragione della ritenuta attenuate di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., così pervenendo a una pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, e applicando una ulteriore riduzione di pena di un terzo in ragione del rito, pervenendo per un errore di calcolo su tale ultima riduzione alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione, laddove sarebbe dovuto pervenire alla pena finale, corretta, di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'errore di calcolo denunciato dal Procuratore Generale ricorrente, dovendosi considerare che applicando la riduzione di un terzo sulla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione si perviene correttamente alla pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, e non alla pena, errata, di anni due e mesi due di reclusione. In applicazione del disposto di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., a tenore del quale la Corte pronuncia annullamento senza rinvio se "ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio", la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena detentiva inflitta deve essere rideterminata, eliminando il suddetto errore di calcolo, in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, rimanendo ferma la pena pecuniaria di auro 444,00 di multa, non fatta oggetto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 444,00 di