Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25530/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25530/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Marrazzo Giuseppe, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25530/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Marrazzo Giuseppe, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione tentate lesioni personali gravi abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: LUCIANO IMPERIALI - Presidente - LUCIA AIELLI DONATO D'AURIA GIOVANNI ARIOLLI MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - Ord. n. sez. 1156/2025 CC - 13/06/2025 R.G.N. 17251/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO FRANCESCO nato a NAPOLI il 13/02/1974 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE DE GREGORIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Marrazzo Giuseppe, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Francesco Marrazzo, con un unico motivo di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25530/2025 Roma, lì, 10/07/2025 ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è all’evidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione (in mancanza di confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul tema della ricorrenza o meno di una forma di desistenza nel caso di specie e conseguente qualificazione giuridica dei fatti ascritti a titolo di tentativo pag. 6 e seg.), è manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.

Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01).

Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione giuridica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l’esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13/06/2025. La Cons. est. Marzia Minutillo Turtur Il Presidente Luciano Imperiali