Ordinanza — n. 25530/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Marrazzo Giuseppe, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25530/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Marrazzo Giuseppe, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: LUCIANO IMPERIALI - Presidente - LUCIA AIELLI DONATO D'AURIA GIOVANNI ARIOLLI MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - Ord. n. sez. 1156/2025 CC - 13/06/2025 R.G.N. 17251/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO FRANCESCO nato a NAPOLI il 13/02/1974 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE DE GREGORIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e Marrazzo Giuseppe, riduceva la pena inflitta in riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 03/12/2024 per i delitti allo stesso ascritti (plurimi episodi di tentata rapina aggravata, rapina aggravata e lesioni con la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
2. Avvero la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Francesco Marrazzo, con un unico motivo di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25530/2025 Roma, lì, 10/07/2025 ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è all’evidenza inammissibile. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione (in mancanza di confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul tema della ricorrenza o meno di una forma di desistenza nel caso di specie e conseguente qualificazione giuridica dei fatti ascritti a titolo di tentativo pag. 6 e seg.), è manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.
Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01).
Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione giuridica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l’esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13/06/2025. La Cons. est. Marzia Minutillo Turtur Il Presidente Luciano Imperiali