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Sentenza — n. 25463/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of revision request due to lack of specific evidence details.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25463/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Leonardi Simone's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision to declare his request for judicial revision inadmissible. Leonardi argued that the lower court's reasoning was contradictory because it failed to verify the provenance of audio files allegedly found in a different case file. The court held that the request was merely exploratory because the applicant provided generic and imprecise allegations without specifying the content of the alleged evidence or linking it to the specific physical media submitted.

Regesto Legislator

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Art. 630, lett. c), cod. proc. pen.; In revision proceedings, a declaration of inadmissibility based on new evidence being patently unsuitable to affect the conviction is immune from cassation review if the decision is adequately motivated and free from logical defects.

Parole chiave

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judicial revision new evidence admissibility exploratory request logical motivation cassation review audio files procedural defect istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI SIMONE nato a ROMA il 01/04/1982 avverso l'ordinanza del 06/11/2024 della CORTE di APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 6 novembre 2024 la Corte d'Appello di Perugia dichiarava inammissibile, in quanto ritenuta meramente esplorativa, l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Leonardi Simone avverso la sentenza resa in data 7 giugno 2021 dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 7 settembre 2021, con la quale il Leonardi era stato dichiarato colpevole dei reati di truffa aggravata ed estorsione in danno di Montalbano Salvatore e condannato alle pene di legge. La richiesta di revisione aveva ad oggetto, in particolare, la scoperta di una nuova prova costituita da ventiquattro files audio contenenti la registrazione di numerose conversazioni intercorse tra l'imputato e la persona offesa, contenuti in un supporto acquisito agli atti di un diverso fascicolo processuale e idonei, secondo la prospettazione della difesa, a dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse dal Montalbano nei confronti del Leonardi.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione Leonardi Simone, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva contraddittorietà della motivazione. Osservava, in particolare, che con ordinanza del 24 luglio 2024 la Corte d'Appello aveva disposto l'acquisizione degli atti del procedimento contrassegnato dai numeri 9801/14 R.G.N.R. e 1294/16 R.G. Dib., nei quali, secondo la prospettazione difensiva, era inserito il supporto contenente i detti files audio, che per errore erano pervenuti gli atti relativi al diverso procedimento contrassegnato dai numeri 9801/14 R.G.N.R. e 1231/18 R.G. Dib. e che contraddittoriamente la Corte territoriale non aveva rilevato tale errore in relazione alla disposta acquisizione e, nel contempo, in maniera manifestamente illogica aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione ritenendo che non fosse possibile verificare la provenienza dei detti files e la loro rilevanza in relazione alla detta istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Deve, invero, ritenersi che la Corte d'Appello abbia reso una motivazione immune da vizi nel ritenere esplorativa la richiesta di revisione proposta nell'interesse del Leonardi, se si considera che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, il ricorrente, nell'evidenziare l'esistenza di nuove prove legittimanti la chiesta revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ha fatto generico riferimento a numerose non meglio indicate conversazioni intercorse tra la parte offesa Montalbano Salvatore e il ricorrente e "probabilmente" registrate in ventiquattro files audio che erano stati inseriti in un supporto fisico ("dischetto", ovvero "pennetta USB") che era stato depositato in un non meglio indicato procedimento penale.

La Corte ha congruamente evidenziato che, di fronte a tali generiche e imprecise allegazioni, non vi era certezza "di cosa venne in effetti acquisito, e se qualche cosa venne in concreto acquisito, e di cosa è stato allegato nel presente giudizio, alla luce del fatto che nella denuncia si fa riferimento a una "permetta USB" non presente agli atti, mentre nell'interesse del Leonardi è stato depositato un "dischetto"; ha anche osservato che con la richiesta non era stato offertp alcun elemento indicativo del contenuto del dischetto, o del fatto che il dischetto e la pennetta USB avessero il medesimo contenuto.

Da tali emergenze la Corte ha tratto conseguenze del tutto logiche affermando che non era possibile apprezzare il contenuto e la rilevanza della prova nuova, né la sua autenticità. Risulta pertanto adeguatamente motivata la valutazione del giudice del merito che ha ritenuto "meramente esplorativa" l'istanza di revisione. Si deve, in proposito, osservare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (v., ex multis, Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 - 01).

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Anna Maria DSantis DEPC3SrfA1O i O