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Ordinanza — n. 25372/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente I SENTENZA e)(-2131 d fv2 Sui ricorsi proposti da Maghrani Imad n. in Marocco il 16/12/1998 El Aoudi Hassan n. in Marocco il 10/10/2003 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 3/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 25372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivi di cassazione decisione incidentale impugnabile domanda d'asilo di cittadino nigeriano impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente I SENTENZA e)(-2131 d fv2 Sui ricorsi proposti da Maghrani Imad n. in Marocco il 16/12/1998 El Aoudi Hassan n. in Marocco il 10/10/2003 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 3/12/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Gip del locale Tribunale in data 12/3/2024 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, determinava in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1200,00 di multa la pena inflitta a Maghrani Imad e in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa la pena inflitta a El Aoudi Hassan in relazione ai delitti loro rispettivamente ascritti.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione con unico atto e comuni motivi il difensore degli imputati, il quale ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della D91, motivazione, non avendo i giudici d'appello argomentato in ordine ai contenuti della richiesta di concordato.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto sostenuti da motivi generici e non consentiti in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha dato conto con motivazione effettiva e congrua delle ragioni per cui ha ritenuto di accedere alla richiesta di concordato, richiamando le emergenze che giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e stimando adeguata e correttamente determinata la pena proposta per ciascuno dei ricorrenti. Di contro la difesa non ha chiarito l'interesse che sottende le censure svolte a fronte dell'integrale recepimento del trattamento sanzionatorio concordato con la pubblica accusa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Preside