Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25365/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as aggravating circumstances applied under plea deal were not legally reviewable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the application of aggravating circumstances within a plea agreement. The defendant argued that these circumstances resulted from a misclassification of the facts, but the law restricts cassation reviews to specific issues like the expression of consent or the legality of the sentence itself. Consequently, the court ruled that arguments regarding the application of statutory aggravating factors embedded in the negotiated settlement fall outside permissible grounds for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals against plea deal sentences are limited to consent, correlation, legal qualification, and sentence legality; application of agreed aggravating circumstances is not a valid ground.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement review aggravating circumstances cassation inadmissibility legal qualification error sentencing negotiation aggravamento della pena rapina qualificata infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, porto illegale di strumento da taglio.
Art. 628 cod. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, nn.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, porto illegale di strumento da taglio.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCONE MARIANO nato a Napoli 1'11/09/1971 avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina, porto illegale di strumento da taglio.

2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi della applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 2 cod.pen. dovuta ad una errata qualificazione giuridica del fatto. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta dì applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono all'applicazione di circostanze aggravanti che facevano parte dell'accordo sulla pena non illegalmente determinata e che discenderebbero da una errata qualificazione giuridica del fatto genericamente dedotta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso