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Ordinanza — n. 25364/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to signature by a lawyer not enrolled in the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25364/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was signed by a defense attorney not enrolled in the special bar roll required for such filings. The appellant, Angela Bacio Terracino, challenged a fraud insolvency conviction on grounds including erroneous term evaluation and lack of conditional sentence suspension. The court ruled that the procedural defect regarding the signatory's qualification renders the entire appeal inadmissible under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if signed by a defense attorney not enrolled in the special bar roll, as this requirement concerns the mode of exercising the right of appeal rather than substantive standing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar roll requirement defense attorney qualification procedural defect de plano Code of Criminal Procedure reato economico istruzione penale per appropriazione indebita irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Infatti, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., e che la ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACIO TERRACINO ANGELA, nata a Bari il 30/07/1956 avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22/11/2024, la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 08/11/2021 del Tribunale di Belluno con la quale Angela Bacio Terracino era stata condannata alla pena di € 280,00 di multa per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di Roberto Zangiacomi.

2. Avverso l'indicata sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Giuseppe Saracino, Angela Bacio Terracino, affidato a quattro motivi, con i quali lamenta, rispettivamente:

1) l'«[e]rronea valutazione dei termini dell'atto di querela» (primo motivo);

2) la «[c]ontraddittorietà e illogicità della motivazione» in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, dell'attribuito delitto di insolvenza fraudolenta (secondo motivo);

3) I'«[o]messa valutazione della impossibilità sopravvenuta di adempiere» (terzo motivo);

4) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (quarto motivo).

3. Il ricorso è inammissibile per la preliminare e assorbente ragione che è stato sottoscritto da un difensore, l'avv. Giuseppe Saracino, non abilitato, in quanto non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Infatti, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso sottoscritto da un difensore non così abilitato è inammissibile (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01, con la quale è stata affermata la portata generale di tale norma ed è stato precisato che essa disciplina non la legittimazione a proporre ricorso, la quale attiene alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, ma le modalità di proposizione dell'atto, il che attiene al concreto esercizio del diritto all'impugnazione, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nel menzionato albo speciale).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen