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Sentenza — n. 25361/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal ground regarding reformatio in peius in a settlement case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25361/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding the reformatio in peius principle lacked legal merit. Although the appellate court increased the base sentence, the final reduced penalty was more favorable than the first-instance judgment. The court ruled that accessing a settlement agreement requires accepting the legal framework, thereby waiving objections to the sentencing calculation method.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In cases involving a settlement agreement, appeals challenging the sentencing calculation method are inadmissible unless they demonstrate an illegal penalty, as the settlement implies acceptance of the legal parameters.

Parole chiave

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reformatio in peius concordato penale inammissibilita ricorso pena base illegale concorso in rapina adeguamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Padovani Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivo non consentito, con le conseguenti statuizioni, ex art. 616 cod. proc. pen., in ordine alle spese processuali e al pagamento dell'ammenda, determinata in ragione dei profili i inammissibilità rilevati.
Art. 628 cod. pen.
1 del comma 3 dell'art. 628 imponesse di fare applicazione del comma 4 di detto articolo secondo cui «se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma ...
art. 611 c.p
Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Padovani Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 628 cod. pen
L'accesso al rito favorevole costituito dal concordato non poteva che avvenire attraverso la rideterminazione di una pena che tenesse conto dei suoi esatti limiti ed ambiti legali, in considerazione anche del fatto che il primo giudice aveva stabilito - in violazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivo non consentito, con le conseguenti statuizioni, ex art. 616 cod. proc. pen., in ordine alle spese processuali e al pagamento dell'ammenda, determinata in ragione dei profili i inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini
283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.
Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia
283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, Coco
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADOVANI GAETANO nato a CATANIA il 21/06/2000 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e letto il ricorso dell'Avv. MASSIMO DI STEFANO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. RAFFAELE PICCIRILLO. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Padovani Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche (concesse con giudizio di equivalenza dal primo giudice), la pena inflitta all'imputato con sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 13/03/2024, in ordine al reato di concorso in rapina aggravata dall'essere la minaccia commessa con un'arma e da più persone riunite.

2. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte d'appello, pur pervenendo in forza della prevalenza delle attenuanti generiche ad una pena complessivamente inferiore a quella inflitta dal primo giudice, aveva stabilito la pena base della reclusione in misura superiore (anni sette) rispetto a quella stabilita dal Gup, pari ad anni sei e mesi tre di reclusione.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria dell'8 aprile 2025, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dalla lettura della sentenza di primo grado (pag.

5) risulta che il Gup così determinò la pena inflitta al ricorrente: applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti, pena base anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (nonostante la ricorrenza di due circostanze aggravanti di cui al n. 1 del comma 3 dell'art. 628 imponesse di fare applicazione del comma 4 di detto articolo secondo cui «se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma ... la pena è della reclusione da sette a vent'anni..»), ridotta per il rito abbreviato ad anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che le parti hanno concordemente stabilito la seguente pena, ritenuta congrua dalla Corte di merito (pag. 2): pena base, anni 7 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, ridotta per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ad anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ridotta per il rito abbreviato ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

Sebbene la Corte d'appello abbia rideterminato la pena base in misura superiore a quella stabilita dal primo giudice, è comunque pervenuta ad un risultato finale favorevole al ricorrente, per come richiesto dalle parti nella richiesta di concordato. Posto che la misura della pena, in ragione del giudizio di prevalenza espresso, rispetta i parametri legali in tutte le sue componenti di calcolo, e che si è pervenuti ad un risultato finale più favorevole al ricorrente, va escluso tanto che si sia al cospetto di un'ipotesi di pena illegale che della violazione del principio della reformatio in peius.

L'accesso al rito favorevole costituito dal concordato non poteva che avvenire attraverso la rideterminazione di una pena che tenesse conto dei suoi esatti limiti ed ambiti legali, in considerazione anche del fatto che il primo giudice aveva stabilito - in violazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. la pena base al di sotto del limite edittale (anni sette di reclusione) ricorrendo più circostanze aggravanti in ordine al delitto di rapina. Peraltro, la richiesta di concordato contiene in sé la rinunzia a far valere violazioni di legge che, anche se relative al trattamento sanzionatorio, non sfocino in ipotesi di pena illegale.

A sostegno di tale conclusione rileva l'orientamento espresso dalle Sezioni unite (sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) che, pur ritenendo proponibile nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, hanno ribadito che le uniche altre doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (in termini, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 2, ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; sulla scia di questo orientamento è collocata anche Sez. 2, n. 3587 del 6/11/2020, dep. 2021, Coco, non mass.) per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689).

3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivo non consentito, con le conseguenti statuizioni, ex art. 616 cod. proc. pen., in ordine alle spese processuali e al pagamento dell'ammenda, determinata in ragione dei profili i inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de