Sentenza — n. 25352/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 20 febbraio 2024, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta elettrica di provenienza furtiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25352/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Cannata Natale. 3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte errato nel ritenere certo il possesso della bicicletta da parte del ricorrente, stante il fatto, non adeguatamente valorizzato, che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, la bicicletta era attaccata ad una presa posta nella parete esterna del garage dell'abitazione del ricorrente e della sua famiglia, situata su una pubblica via di un quartiere a baracche, accessibile ed utilizzabile da tutti anche senza il consenso dell'imputato, come riferito da due testimoni.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CANNATA NATALE nato a MESSINA il 02/01/1970 BELLANTONI GRAZIA nato a MESSINA il 28/08/1978 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria depositata nell'interesse di Bellantoni Grazia;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 20 febbraio 2024, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione di una bicicletta elettrica di provenienza furtiva.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
3. Cannata Natale. 3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte errato nel ritenere certo il possesso della bicicletta da parte del ricorrente, stante il fatto, non adeguatamente valorizzato, che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, la bicicletta era attaccata ad una presa posta nella parete esterna del garage dell'abitazione del ricorrente e della sua famiglia, situata su una pubblica via di un quartiere a baracche, accessibile ed utilizzabile da tutti anche senza il consenso dell'imputato, come riferito da due testimoni.
4. Bellantoni Grazia. 4.1. Con il primo ed unico motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nel reato. L'imputata era convivente del ricorrente Cannata Natale e ne condivideva l'abitazione ove era stata rinvenuta la bicicletta. Soltanto su tale base non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità, senza alcun approfondimento in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e delle affermazioni del teste di polizia giudiziaria che aveva ricondotto al solo Cannata l'ottenimento del possesso della bici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Cannata Natale è inammissibile perché proposto con motivo non consentito, mentre è fondato il ricorso di Bellantoni Grazia.
1. Cannata Natale. La Corte di appello ha valutato l'alternativa ricostruzione difensiva che è stata riproposta dal ricorrente, rilevando che egli stesso, contraddicendo le indicazioni dei testimoni a difesa, aveva riferito che l'utilizzo della presa elettrica della sua abitazione da parte di terzi avveniva con il suo consenso, circostanza che, nel caso specifico, non era stata indicata neanche dallo stesso imputato. Inoltre, dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente aveva personalmente acquisito il possesso della bicicletta di provenienza illecita.
Tanto dà contezza del fatto che la censura del ricorrente non poteva essere veicolata con il ricorso in quanto reiterativa di una questione di fatto risolta dal giudice di merito con considerazioni non manifestamente illogiche. fri, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2. Bellantoni Grazia. La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, non ha valorizzato la circostanza, indicata dal primo giudice, secondo cui la bicicletta era stata acquisita dal solo ricorrente Cannata Natale, il quale aveva dichiarato di utilizzare la presa elettrica posta al di fuori dalla sua abitazione e di consentirne l'uso a terzi. La responsabilità della ricorrente Bellantoni è stata ricavata dalla mera convivenza, quale moglie del Cannata, presso l'abitazione ove era stata rinvenuta la bicicletta, tuttavia senza alcun'altra valutazione, a fronte del dato prima rilevato, in ordine alla sua eventuale consapevolezza della illecita provenienza del bene acquisito dal marito e senza prova ulteriore di un concorso morale o materiale nel reato, che rimane intrinsecamente dubbio e non necessita di ulteriori approfondimenti di merito.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di Bellantoni Grazia la sentenza impugnata senza rinvio, per non aver commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di Cannata Natale che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore