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Sentenza — n. 24570/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24570/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoliimpugna l’or- dinanza in data 25/02/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza in data 20/12/2024 –03/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei confronti di Giuseppe Dell’Aquila e di Patrizia Giu- liano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità agevolatrice dell’asso- ciazione di tipo mafioso denominato Clan Mallardo, contestato ai capi 36, 37, 38, 39 oltre che per il delitto di estorsione pluriaggravata contestatoal capo 40.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24570/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. In punto di gravità indiziaria, in ordine alla posizione di Giuseppe Dell’Aquila,il Tribunale del Riesame ha valorizzato la situazione detentiva dell’in- dagato, caratterizzata da particolari cautele, osservandoche la detenzione in re- gime carcerario differenziato ex art. 41 bis OP -perdurante dal 2011-e la connessa restrizione dei colloqui,in numero di uno solo al mese, peraltro videoregistrato, impedisceall’indagato di veicolare all’esterno le proprie determinazioni e indica- zioni sulla gestione dei beni patrimoniali.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali reati di corruzione indennizzo per detenzione ingiustificata azione di convalida del sequestro amministrazione infedele qualificata minaccia contro le autorità
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorsoproposto d a : PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DELL’AQUILA GIUSEPPE nato il 20/03/1962 a GIUGLIANO IN CAMPANIA GIULIANO PATRIZIA nata il 14/05/1957 a NAPOLI avverso l’ordinanza in data 25/02/2025del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generaleCRISTINA MARZEGALLI, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei confronti di Giuliano Patrizia, limitatamente alle esi- genze cautelari e per ilrigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoliimpugna l’or- dinanza in data 25/02/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza in data 20/12/2024 –03/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto nei confronti di Giuseppe Dell’Aquila e di Patrizia Giu- liano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità agevolatrice dell’asso- ciazione di tipo mafioso denominato Clan Mallardo, contestato ai capi 36, 37, 38, 39 oltre che per il delitto di estorsione pluriaggravata contestatoal capo 40.

Più in particolare, il tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpe- volezza soltanto per i capi 36 e 39 e soltanto a carico di Patrizia Giuliano e non anche nei confronti di Giuseppe Dell’Aquila; inoltre, il Tribunale ha escluso la sus- sistenza di esigenze cautelari a carico della Giuliano. Sotto tale ultimo profilo il Tribunale ha osservato che l’indagata risulta gra- vata solo da precedenti per guida senza patente e di contrabbando di Tabacco Lavorato Estero e che non poteva considerarsi sussistente il requisito dell’attualità, in quanto i reati risalgono al 2019 e non vi sono elementi per ritenere chela con- dotta si sia protratta fino all’attualità.

L’Ufficio del Pubblico Ministero deduce:

2. Inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in punto di sus- sistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Secondo l’Ufficio ricorrente vi sono elementi concreti da cui dedurre i gravi indizi di colpevolezza, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale. In particolare: 2.1. In relazione ai capi 35 (prescritto) e 36, si assume che i gravi indizi di colpevolezza a carico di Dell’Aquila si rinvengono nel contenuto della conversazione intercettata il 26/06/2020,intercorsa tra Abbate Andrea e Di Girolamo Paolo.

I contenuti di tale conversazione vengono illustrat i e compendiat i per dimostrare che Dell’aquila aveva la disponibilità effettiva dell’immobile adibitoa ristora n te ci- nese; 2.2. In relazione aicapi 37 e38 -per i quali il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria sia per Giulianoche per Dell’Aquila, non ritenendo dimostrato che il de- naro versato nelle mani di Abbate Andrea pervenissero successivamente a Dell’Aquila e a Giuliano-il pubblico ministero ricorrente osserva che il T ribunale non ha considerato che Dell’Aquila era stato condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen..

Aggiunge che la dimostrazione che i canoni di locazione venissero versati da Komodo Eventi nell’interesse di Dell’Aquila pro- veniva dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuliano Pirozzi oltre che dei rapporti di reciprocità intercorrenti tra Andrea Abbate e Patrizia Giuliano, come emergenti dalle conversazioni intercettate, i cui contenuti vengono compendiati. 2.3. In relazione ai capi 39 e 40, il Tribunale ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza per il solo capo 39 nei confronti della Giuliano, e li ha esclusi per entrambi i capi nei confronti di Dell’Aquila e per il capo 40 nei confronti della Giu- liano.

A tale riguardo il pubblico ministero dichiara di noncondividere le conclu- sioni raggiunte dal tribunale, in quanto dalle dichiarazioni rese da Trinchillo -rite- nute affidabili dai giudici-e dai contenuti delle intercettazioni, si doveva pervenire all’esistenza di un rapporto di dipendenza di Paolo Di Girolamo nei confronti della coppia dell’Aquila –Giuliano.

3. Quanto alle esigenze cautelari, si osserva come il procedimento penale abbia disvelato un complesso sistema corruttivo di pubblici amministratori collegati con il sodalizio mafioso del clan Mallardo, così che i fatti non vanno guardati isola- tamente, in quanto si inseriscono in una sistematica modalità di gestione del Co- mune di Giugliano in Campania,in funzione del perseguimento di interessi illeciti. In tale contesto viene rimarcata la figura apicale di Dell’Aquila nell’ambito del sodalizio mafioso e la funzione di longa manusdel marito rivestita dalla Giu- liano, così che deve ritenersi sussistente il pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In punto di gravità indiziaria, in ordine alla posizione di Giuseppe Dell’Aquila,il Tribunale del Riesame ha valorizzato la situazione detentiva dell’in- dagato, caratterizzata da particolari cautele, osservandoche la detenzione in re- gime carcerario differenziato ex art. 41 bis OP -perdurante dal 2011-e la connessa restrizione dei colloqui,in numero di uno solo al mese, peraltro videoregistrato, impedisceall’indagato di veicolare all’esterno le proprie determinazioni e indica- zioni sulla gestione dei beni patrimoniali.

La presunzione di efficacia delle peculiari limitazioni previste dallo speciale regime detentivo, finalizzate proprio a impedire contatti del detenuto con l’esterno, impongono l’indicazione di elementi concreti, utili a superare tale presunzione e tali da dimostrare che Dell’Aquila sia riuscito a superare le misure frapposte tra lui e l’esterno dal regime c.d. di carcere duro. Il tribunale ha osservato che in tal senso non può ritenersi sufficiente l’unico indizio, consistente nel passo di una conversazione riportato in fondo alla pag. 9 del provvedimento impugnato(«… no, no lasciamo stare, aspettiamo a lui… » ) , che è stato ritenuto labile ed insufficiente stante la sua assoluta genericità. 1.2.

Con riguardo alla posizione di Patrizia Giuliano, in relazione ai capi 37) e 38), 39 e 40), il Pubblico Ministero lamenta l’omessa valorizzazione da parte del Riesame di alcuni elementi indiziari sulla riconducibilità dei beni alla coppia Giu- liano-Dell’Aquila, e segnatamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pi- rozzi Giuliano, le emergenze della sentenza irrevocabile n. 895/2014 del 24.1.2014 in punto di intestazione fittizia di beni da parte di Dell’Aquila Giuseppe e i rapporti di reciprocità tra Abbate Andrea, il figlio Francesco e Giuliano Patrizia.

In realtà, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il r iesame ha espressamente valutato gli intrecci economici della coppia e le interposizioni fittizie realizzate attraverso altri soggetti vicini al clan ( in particolare Abbate Andrea ), osservando, tuttavia, che nessuna delle conversazioni intercettate fa riferimento alla percezionepro quota di canoni locatizi da parte dei coniugi e che, più in gene- rale, non erano emersi elementi da cui desumere che la coppia percepisse una quota dei canoni d’affitto. I giudici hanno altresì rilevato l’inidoneità indiziaria delle dichiarazioni rese da Fasano Andrea, teste de relato , non riscontrato e, anzi, contrastato dalle di- chiarazioni di Abbate Andrea, che ha sempre detto nelle conversazioni intercettate di essere proprietario della metà dell’immobile, unitamente a Pirozzi. 1.3.

A fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e aderente alle emergenze procedimentali, il ricorso si presenta come una rilettura delle risultanze investigative antagonista a quella espressa dai giudici, la cui mo- tivazione viene per lo più trascurata. Va rilevato, infatti, come il pubblico ministero ricorrente nulla deduca in ordine al tema decisivo della mancanza di elementi utili a far ritenere che Dell’Aquila abbia avuto contatti con l’esterno nonostante il regime carcerario di 41- bis O.P., non essendo a tal fine sufficiente rimarcare il ruolo occupato nel clan Mallardo.

Tale unico rilievo mostra come l’impugnazione non si confronti con il rilievo del regime carcerario ritenutodecisivo dal tribunale, persistendo in temi che si presentano prividi reali contenuti censori verso la struttura argomentativa dell’or- dinanza impugnata. Tale ultima notazione risalta il difetto di specificità che inficia l’intero ricorso, ove si consideri che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ra- gioni difatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già de- dotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assol- vere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Va ribadito, infatti, che «èinammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato(Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 –01). 1.4. Quanto fin qui espostovale anche per la posizione di Giuliano, rispetto alla quale vanno aggiunti ulteriori rilievi, sia in relazione ai gravi indizi di colpevo- lezza, sia in relazione alle esigenze cautelari.

Il ricorrente fonda la propria valutazione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sull’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate. A tale proposito va ricordato che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di me- rito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui ap- prezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono rece- pite», (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;

Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, 21/08/2013). Tali patologie non si rinvengono nell’ordinanza impugnata e neanche ven- gono prospettate dal ricorrente che, in realtà -a dispetto delle intitolazioni-non denuncia vizi della motivazione censurabili in sede di legittimità, ma sollecita una rilettura dei contenuti delle intercettazioni,alternativa e antagonista a quella dei giudici del riesame. 1.5. Il ricorrente oppone, ancora,la mancata considerazione delle dichiara- zioni rese dal collaboratore di giustizia Pirozzi, in effetti non menzionate nelprov- vedimento impugnato.

Anche in questocaso, però, il ricorso si presenta come una ricostruzione alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici, tale dovendosi considerare la va- lorizzazione di taluni elementi rispetto ad altrinon considerati nella struttura ar- gomentativa, in quanto evidentemente ritenuti recessivi nella motivazione del provvedimento impugnato. La censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, invero, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze pro- cessuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.

Il pubblico ministero, peraltro, lamenta la mancata considerazione delle di- chiarazioni rese da Pirozzi, senza tuttavia illustrarne i contenuti, né la sussistenza di eventuali riscontri individualizzanti, né, tantomeno, la loro portata destruttu- rante rispetto all’ordito argomentativo dell’ordinanza impugnata, tale da farne emergere la contraddittorietà rispetto alle emergenze procedimentali. Per il resto, il ricorso si presenta come una rilettura dei contenuti delle in- tercettazioni e delle emergenze investigative, senza mai dedurre censure astrat- tamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

2. In relazione alle esigenze cautelari, il ricorrente espone argomentazioni relative al contesto corruttivo che, però, non riguarda i delitti contestati alla Giu- liano, così che il richiamo a tale contesto risulta estraneo alla vicenda e alle finalità che qui ci occupano. In tale maniera, il ricorrente trascura di confrontarsi con il punto centrale della decisione impugnata, ossia l’assenza di elementi utili a ritenere la protrazione delle condotte delittuose e l’attualità delle stesse, considerato che i fatti risalgono al 2019. Nulla viene dedotto in relazione a tale tema, che pure viene ritenuto deci- sivo nell’ordinanza impugnata, in coerenza con l’insegnamento di questa Corte, a mente del quale «in tema di misurecautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sin- tomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 –02).

Oltre al già rilevato vizio di aspecificità, va conclusivamente ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile sol- tanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la rico- struzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 –01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). L’applicazione di tale principio porta all’ulteriore causa di inammissibilità dell’impugnazione atteso che, a fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contraddittoria.il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, per di più senza confrontarsi con il costrutto argomentativo che