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Ordinanza — n. 24522/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24522/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.ALOISIO PAOLO nato a MESSINA il 19/07/1979 2.DE LEO LUCIANO nato a MESSINA il 03/08/1979 2.MERCURIO PAOLO nato a MESSINA il 13/02/1993 4.MOLONIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 17/03/1989 5.MUSOLINO ANTONIO nato a MESSINA il 22/06/1978 6.SCHEPIS GIUSEPPE nato a MESSINA il 25/11/1977 7.SMIRAGLIA CALOGERO nato a MESSINA il 03/03/1973 8.TIBIA LUIGI nato a MESSINA il 07/04/1974 avverso la sentenza resa il 10 GENNAIO 2025 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 81 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24522/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte di appello di Messina, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione e aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 16/4/2020 e, confermando la responsabilità di ALOISIO PAOLO, DE LEO LUCIANO, TIBIA LUIGI, MERCURIO PAOLO, SMIRAGLIA CALOGERO, SCHEPIS GIUSEPPE, MUSOLINO ANTONIO E MOLONIA GIUSEPPE in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai reati fine rispettivamente loro ascritti e meglio precisati in rubrica.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, in quanto le impugnazioni risultano proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
art. 129 cod.proc.pen
Ricorrono gli imputati Aloisio, Mercurio, Smiraglia , Tibia, deducendo omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 81 cod.pen
Ricorre l'imputato De Leo, deducendo la mancata applicazione di pena nei minimi edittali ex art. 81 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.ALOISIO PAOLO nato a MESSINA il 19/07/1979 2.DE LEO LUCIANO nato a MESSINA il 03/08/1979 2.MERCURIO PAOLO nato a MESSINA il 13/02/1993 4.MOLONIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 17/03/1989 5.MUSOLINO ANTONIO nato a MESSINA il 22/06/1978 6.SCHEPIS GIUSEPPE nato a MESSINA il 25/11/1977 7.SMIRAGLIA CALOGERO nato a MESSINA il 03/03/1973 8.TIBIA LUIGI nato a MESSINA il 07/04/1974 avverso la sentenza resa il 10 GENNAIO 2025 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di appello di Messina, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione e aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 16/4/2020 e, confermando la responsabilità di ALOISIO PAOLO, DE LEO LUCIANO, TIBIA LUIGI, MERCURIO PAOLO, SMIRAGLIA CALOGERO, SCHEPIS GIUSEPPE, MUSOLINO ANTONIO E MOLONIA GIUSEPPE in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai reati fine rispettivamente loro ascritti e meglio precisati in rubrica.

2. Ricorrono gli imputati Aloisio, Mercurio, Smiraglia , Tibia, deducendo omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.

3. Ricorre l'imputato De Leo, deducendo la mancata applicazione di pena nei minimi edittali ex art. 81 cod.pen.

4. Ricorre l'imputato Molonia, deducendo assenza di motivazione sul disposto aumento di pena per i reati satellite.

5. Ricorre l'imputato Musolino, deducendo l'ingiustificata mancata pronunzia ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi attinenti alla determinazione della pena per i capi 5 e 6 della rubrica.

6. Ricorre l'imputato Schepis, denunziando la mancata applicazione del minimo della pena .

7. I ricorsi vanno trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto le impugnazioni risultano proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame non è censurabile l'assenza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. poiché dalla sentenza risulta che gli imputati hanno rinunziato a tutti i motivi di appello sul giudizio di responsabilità e la sentenza di primo grado ha motivato sulla colpevolezza; le censure in ordine al trattamento sanzionatorio che non deducono illegalità della pena, devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti e non necessita di motivazione specifica.

8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 giugno 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria Dan Borsellino Andrea Pelle9rino DEPOSITATO IN CANCELLARIA S