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Ordinanza — n. 24358/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24358/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MAFODI ABDELAZIZ alias MAFOUDI ABDELAZIZ nato in Algeria il 31/12/1970 (CUI 00V1331) avverso la sentenza resa il 10 aprile 2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24358/2025 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rapina aggravata e ha parzialmente riformato il trattamento sanzionatorio a carico del predetto. Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenunati generiche . Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato.

Parole chiave

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rapina qualificata permesso di promuovere un procedimento penale diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MAFODI ABDELAZIZ alias MAFOUDI ABDELAZIZ nato in Algeria il 31/12/1970 (CUI 00V1331) avverso la sentenza resa il 10 aprile 2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rapina aggravata e ha parzialmente riformato il trattamento sanzionatorio a carico del predetto. Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenunati generiche . Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato.

Ed infatti l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo dei cassazionisti e non può essere presentata personalmente dall'imputato, come nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daniela Borsellino Andrea Pellegrino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL M5-2 LUG. 2025 IL