Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it failed to meet the strict requirements of the new procedural law. The defendant challenged a sentence for vehicle trafficking and money laundering, arguing violations of sentencing rules and lack of motivation regarding specific causes. The court ruled that only specific statutory grounds, such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will, permit cassation appeals against sentencing judgments, none of which were present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds; generic complaints regarding sentencing or motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da DARTI MIHAIL nato il 04/08/1987 avverso la sentenza resa il 7 aprile 2025 dal GIP del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di Darli Mihail la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati . di ricettazione di diverse autovetture e di riciclaggio di altri due veicoli , meglio precisati in rubrica . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e carenza di motivazione su eventuali cause ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente