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Sentenza — n. 24106/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24106/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Massa, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa in data 13 marzo 2025, che avevadisposto,nei confronti di Amar Hameed e Abrar Hameed, il sequestro preventivo di somme di denaro in contanti in relazione al reato di cui all’art. 648-biscod. pen.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24106/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648-biscod. pen.

Parole chiave

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procedimento contenzioso risoluzione del conflitto giurisdizionale decisioni in materia medica vizi procedurali diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Per il resto, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede i profili di censura diretti in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica della motivazione; le stesse serrate critiche ai singoli passaggi evidenziano, peraltro, la sua tangibile consistenza grafica e argomentativa.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono,pertanto, essere dichiarati inammissibili , con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come dadispositivo.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di Hameed Amar, nato in Pakistan il 10/10/1993 Hameed Abrar, nato in Pakistan il 07/05/1988 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo che iricorsi venga no dichiarat i inammissibil i . RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Massa, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa in data 13 marzo 2025, che avevadisposto,nei confronti di Amar Hameed e Abrar Hameed, il sequestro preventivo di somme di denaro in contanti in relazione al reato di cui all’art. 648-biscod. pen.

2. Ricorrono per cassazione Amar Hameed e Abrar Hameed , a mezzo del proprio comune difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamentano la mancanza nella motivazione del Tribunale dei requisiti minimi di coerenza e completezza, cosìda rendere asseritamente incomprensibile il percorso logico posto a fondamento dell’ordinanza in punto di periculum in mora. Questa totale carenza argomentativa non potrebbe essere superata da lla successiva integrazione in sede di riesame. In ogni caso, non potrebbe dirsi sufficiente il richiamo all’attività di money transfersvolta dai ricorrenti.

3. I ricorsi sonoinammissibili, perché proposti con motivi non consentiti. Invero, il Tribunale, semplicemente interpretando l’effettiva portata esplicativa del decreto di sequestro (quindi, avendo presenti passaggi esplicativ i tutt’altro che assenti o apparent i ) , nota come , dal complessivo ordito motivazionale,la necessità di anticipare l’ablazione della futura confisca emerga nitidamente,sulla scorta del condivisibile argomento che fa leva non solo sulla fungibilità del denaro, ma soprattutto sullo svolgimento da parte degli indagati di un’attività professionale di trasferimento di liquidità all’estero, nell’ambito della quale si ipotizza peraltro la commissione del delitto di riciclaggio.

La conclusione è pienamente coerente con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo cui tale onere argomentativo può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato). Per il resto, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede i profili di censura diretti in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica della motivazione; le stesse serrate critiche ai singoli passaggi evidenziano, peraltro, la sua tangibile consistenza grafica e argomentativa.

4. I ricorsi devono,pertanto, essere dichiarati inammissibili , con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come dadispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci