Italian Supreme Court dismisses appeal against search warrant as preliminary evidence assessment is not reviewable at this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Jin Yucui's appeal against a search warrant inadmissible, ruling that the substantive verification of counterfeit goods cannot be challenged at the preliminary stage. The defense argued the court failed to assess additional evidence regarding brand exclusivity, but the prosecution contended the warrant's purpose is solely to preserve evidence for ongoing investigations. The court held that evaluating the correspondence between seized items and suspected trademarks is a preliminary matter reserved for the investigative phase, not the appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal against a search warrant is inadmissible if based on a manifestly unfounded claim, as the substantive verification of alleged infringements is a preliminary matter reserved for the investigative phase and not reviewable at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JIN YUCUI nato in CINA il 17/10/1951 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 25 gennaio 2025 dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Firenze ed impugnato da Jin Yucui. Oggetto del sequestro sono oltre 13.000 articoli in pelle sequestrati tra Sesto Fiorentino e Firenze e riportanti la dicitura The Tote Bag.
2. Nel presentare ricorso per Cassazione, la difesa dell'indagata lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) considerato che non vi è in atti alcun elemento ulteriore rispetto al giudizio espresso dalla Guardia di Finanza, sulla contraffazione degli articoli sequestrati e sulla sussistenza di 'una privativa valida' (pg.
2) che attesti l'esclusività dei modelli.
3. Con memoria recante motivi aggiunti la ricorrente allega precedente giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 5, n. 12365 del 19/12/2024, dep. 2025, Platone, non massimata) a sostegno della tesi difensiva. Con memoria inviata per mai!, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato.
2. La funzione del sequestro probatorio è consentire al Pubblico Ministero gli accertamenti necessari per la verifica degli elementi idonei a configurare una ipotesi investigativa, senza il rischio che, nelle more dell'accertamento, si verifichi la dispersione di quanto in sequestro.
3. Ogni valutazione sulla corrispondenza degli articoli ai modelli ed ai marchi che (allo stato) si sospettino contraffatti (The Tote bag, del marchio Marc Jacobs) è pertanto del tutto preliminare e non prospettabile in questa fase, deputata alla valutazione delle condizioni formali per la pronuncia del sequestro, ed in particolare la sussistenza di fumus e periculum.
4. La questione prospettata nel ricorso, pertanto, è formulata in termini estremamente generici e non si confronta affatto con l'ordinanza impugnata che ha dato conto ampiamente del fumus del reato evidenziando gli elementi indicativi di una possibile falsificazione (identificati nella presenza della dicitura The Tote Bag risultante dal materiale fotografico in atti, che consentiva altresì, grazie alle considerazioni formulate in proposito dalla Polizia Giudiziaria che ha operato il sequestro, di identificare l'origine del marchio falsificato). Né si può sostenere, a dispetto di quanto lamentato in ricorso, che la mancata giustificazione da parte dell'imputata dell'origine lecita della mercanzia, abbia comportato l'inversione dell'onere probatorio (cfr., in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han Hiachuan, Rv. 287180 - 01; Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, Shi Lianfeng, Rv. 277688 - 01). D'altra parte, il provvedimento impugnato (pg.
3) sottolinea correttamente la finalità del sequestro, già indicata dal Pubblico ministero procedente nell'esigenza di accertare la contraffazione di quanto sottoposto a vincolo. Fuori luogo appare, quindi, la citazione di una sentenza (Sez. 5, n. 12365 del 19/12/2024, dep. 2025, Platone, non massimata) pronunciata all'esito del giudizio di merito, in cui le indagini erano giunte a compimento. Nel presente caso, le indagini sono in itinere, un work in progress che è necessario lasciare venga portato a compimento.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della