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Ordinanza — n. 23946/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls aggravated fraud sentence for omitting mandatory fine under Art. 640 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed a Brindisi court sentence that convicted Antonio Spaziano of aggravated fraud but imposed only detention. The court ruled that Article 640 of the Penal Code mandates a combined penalty of detention and a fine, making the omission of the fine an illegal application of the law. Consequently, the Supreme Court annulled the original judgment without remittal, ordering the imposition of a specific fine of 67 euros based on mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 620 lett. I cod. proc. pen.: When a criminal statute prescribes a combined penalty of detention and a fine, a judgment imposing only detention constitutes an illegal application of the law and must be annulled without remittal if the fine can be determined directly.

Parole chiave

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aggravated fraud illegal application of law combined penalty omission of fine annulment without remittal Penal Code procedural law sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Risulta in effetti che l'imputato, con la sentenza impugnata, è stato dichiarato colpevole del reato di truffa e condannato alla sola pena detentiva, laddove l'art. 640 cod. pen. prevede la punizione con la pena detentiva e la pena pecuniaria.
Art. 620 lett. I cod. proc. pen.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 620, lett.
art. 640 cod. pen
Risulta in effetti che l'imputato, con la sentenza impugnata, è stato dichiarato colpevole del reato di truffa e condannato alla sola pena detentiva, laddove l'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213 - 01
L'applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge integra un'ipotesi di pena illegale (v., in termini, Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEDI BRINDISInel procedimento a carico di: SPAZIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 09/06/1997 avverso la sentenza del 09/09/2024 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per l'ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 9 settembre 2024 il Tribunale di Brindisi dichiarava Spaziano Antonio colpevole del reato di truffa aggravata e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale, osservando che l'imputato era stato condannato a una pena detentiva e che l'art. 640 cod. pen. prevedeva anche una pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Risulta in effetti che l'imputato, con la sentenza impugnata, è stato dichiarato colpevole del reato di truffa e condannato alla sola pena detentiva, laddove l'art. 640 cod. pen. prevede la punizione con la pena detentiva e la pena pecuniaria. L'applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge integra un'ipotesi di pena illegale (v., in termini, Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213 - 01). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., a tenore del quale la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se "ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio".

Nel caso di specie la pena pecuniaria può essere determinata in euro 67, considerando le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta aggravante.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della pena pecuniaria, che determina in euro 67. C