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Sentenza — n. 23913/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil party appeal against acquittal allows civil liability judgment despite prescription due to Article 576 rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision to dismiss civil liability claims following the prescription of the criminal offense. The civil party argued that the appellate court erred by refusing to rule on damages under Article 578 of the Code of Criminal Procedure, asserting that Article 576 grants an unconditional right to a judgment on civil merits. The Court held that while prescription bars criminal penalties, it does not preclude the civil party from obtaining a civil judgment when they are the appellants, thereby overturning the dismissal and remanding the case for a civil trial.

Regesto Legislator

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Art. 576, 578 c.p.p.; When the civil party appeals an acquittal, the appellate court must rule on civil liability despite prescription, as Art. 576 grants an unconditional right to judgment on civil merits.

Parole chiave

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civil party appeal criminal prescription civil liability judgment Article 576 c.p.p. Article 578 c.p.p. unconditional right remand for civil trial risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 576 c.p.p.
Il primo motivo, nella parte relativa all’inosservanza dell’art. 576 cod.
Art. 578 c.p.p.
La disciplina di cui all'art. 578 cod.
Art. 622 c.p.p.
L’annullamento nel caso in esame determina, ai sensi dell’art. 622 cod.
art. 576 cod. proc. pen
Il primo motivo, nella parte relativa all’inosservanza dell’art. 576 cod. proc. pen., è fondato e assorbente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
art. 578 cod. proc. pen
La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art.
art. 622 cod. proc. pen
L’annullamento nel caso in esame determina, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa
Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci
Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016
pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (in tal senso anche Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep.
Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006
268894 - 01; Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: dalla parte civile Raciti Carmelo nato a CATANIA il 12/01/1940 nel procedimento a carico di: Pranio Silvio nato a AIDONE il 01/07/1950 Cipolla Serafina rosa nato a CATANIA il 16/12/1952 avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, Avv.

GIOVANNI INGRASCI’ del foro di Catania, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorsi e nella correzione dell’indicato errore materiale della sentenza di secondo grado circa il cognome dell’imputato Pranio (e non Praino). Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 08/10/2024 la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa il 13/01/2023 dal Tribunale di Enna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Silvio Pranio e Serafina Rosa Cipolla in relazione al reato di cui all’art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen. (sottrazione dolosa da parte dei custodi giudiziali di beni sottoposti a pignoramento su iniziativa del creditore Carmelo Raciti, costituitosi parte civile). 1.1 Il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela; la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18/09/2023, all'esito del gravame proposto dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, aveva condannato, invece, il Pranio e la Cipolla alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

La Corte di cassazione, a seguito del ricorso degli imputati, con sentenza del 11/06/2024 aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanisetta. In sede di rinvio, la corte territoriale precisava che la declaratoria di prescrizione precludeva ogni statuizione riguardante il risarcimento del danno.

2. Avverso la sentenza di appello da ultimo emessa propone nuovamente ricorso per cassazione la parte civile Carmelo Raciti tramite difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con due motivi la violazione degli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. per non avere la corte territoriale, a seguito di appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, provveduto in ordine alla domanda risarcitoria, pur in presenza di reato estinto per prescrizione. 2.1. Con memoria pervenuta il 22 marzo 2025 la difesa del ricorrente ha precisato i motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato con le conseguenti statuizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, nella parte relativa all’inosservanza dell’art. 576 cod. proc. pen., è fondato e assorbente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, infatti, all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D’Isa, Rv. 282689 – 01).

2. È ben vero che la Corte ha più volte chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato così operando un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato (ex multis, Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263015); tuttavia, tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, poiché solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento.

La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda (in tal senso anche Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 268894 - 01; Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Rv. 233918 - 01).

3. A tali principi la sentenza impugnata non si è conformata, affermando (pagina 4 della sentenza impugnata) che il compiuto decorso del termine prescrizionale, senza che in precedenza fosse intervenuta pronunzia di condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. preclude ogni giudizio in sede di impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L’annullamento nel caso in esame determina, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Si provvede altresì alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata circa l’esatta indicazione del cognome del Pranio (erroneamente riportato come Praino). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e nella sentenza- documento n. 696 dell'8.10.2024 della corte d'appello di Caltanissetta nel senso che, ove e'scritto Praino Silvio deve