Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the 90-day appeal period expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for cassation. The appellant argued violations of the law regarding continued fraud and generic mitigating circumstances, but the court found no merit in the substantive claims. The decision rests solely on the procedural defect of filing the appeal after the 90-day period reserved for submitting the appellate court's reasoning had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, 585 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for cassation, calculated from the end of the period reserved for the deposit of the appellate court's reasoning.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 1167/2025 LUCIANO IMPERIALI CC - 17/06/2025 MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 17540/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - MARZIA MINUTILLO TURTUR ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bacchettini Diego, nato a Spoleto il 31/01/1976 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Perugia sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; procedimento trattato con il rito “de plano”
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12/01/2022 il Tribunale di Terni aveva riconosciuto Diego Bacchettini responsabile del delitto di tentata truffa continuata ed aggravata ai sensi del comma secondo dell’art. 640 cod. pen. e, di conseguenza, l’aveva condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
2. La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata continuazione ed ha eliminato l’aumento stabilito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23893/2025 Roma, lì, 26/06/2025 dal primo giudice a questo titolo, rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.
3. Ricorre per cassazione Diego Bacchettini a mezzo del difensore che deduce: 3.1. violazione di legge con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione: rileva che la Corte d’appello ha confermato la decisione limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, di fatto apparente, corredandola di ulteriori considerazioni del tutto inconferenti rispetto alle finalità dell’istituto; 3.2. violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione: segnala l’illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche senza spiegare quale fosse il fattore ostativo al loro riconoscimento.
4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La Corte d’appello ha pronunciato la sua decisione in data 02/07/2024 riservando novanta giorni per il deposito della motivazione che è stata depositata, entro quel termine, il giorno 25/09/2024. L’ultimo giorno utile per proporre ricorso per cassazione era perciò quello del 14/11/2024, così individuato in forza del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. (ovvero calcolando 45 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni riservati per il deposito della motivazione); il ricorso, tuttavia, è stato inoltrato solo in data 29/11/2024.
Non è peraltro applicabile la disposizione, introdotta con il D. L.vo n. 150 del 2022 ed inserita con il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., che, come è noto, stabilisce che il termine per impugnare sia aumentato di quindici giorni nel caso in cui il processo sia stato celebrato in assenza dell’imputato; nel caso di specie, infatti, è la stessa sentenza – e, comunque, il relativo verbale – ad attestare che il Bacchettini era presente all’udienza trattata in forma “partecipata” e non già in forma cartolare.
5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di cause di esonero. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA ANDREA PELLEGRINO