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Sentenza — n. 23834/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address multiple evidentiary facts regarding the suspect's role in the robbery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-evaluate the evidentiary elements regarding the suspect's involvement in the robbery. The defense argued that the lower court relied solely on the possession of a specific vehicle, ignoring the suspect's prior interactions with accomplices and other surveillance footage. The court ruled that the appeal failed to engage with the comprehensive array of facts, including the suspect's presence with accomplices and movements near the crime scene, which logically supported the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal against a decision confirming a measure of custody is inadmissible if it merely proposes a different evaluation of the evidentiary elements without adequately addressing the logical reasoning and the plurality of facts considered by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal custody measure cassation evidentiary evaluation logical reasoning standard plurality of facts rapina indagine per furto assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 116 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in
art. 125 cod. proc. pen
pen., anche in relazione all'art. 125 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013
Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri
Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMBA VALTER nato a CAGLIARI il 15/09/1961 avverso l'ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. LIBERTA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Valter Camba ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, sezione per il riesame, che il 6/12/2024 ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che in data 23/11/2024 aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata dall'essere il fatto commesso da più persone riunite e travisate e con uso di armi ai danni di una coppia di coniugi titolare di un esercizio commerciale operante nel settore del gioco- scommesse, fatto nel quale viene contestato al ricorrente di aver svolto il ruolo di "palo", partecipando anche alla fase preparatoria del delitto.

A sostegno del ricorso ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art.273 comma 1 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità degli indizi a carico del ricorrente, laddove con diversi "salti motivazionali" si sarebbe riconosciuto un solo indizio, costituito dall'accertato possesso ed uso, da parte del ricorrente, della Toyota Yaris immortalata a più riprese dalle telecamere nell'abitato di Quartu, di Monserrato e di Sestu nelle ore antecedenti il delitto di cui all'imputazione cautelare, per di più omettendo di dare risposta alle censure avanzate dalla difesa con memoria difensiva.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a proporre una diversa valutazione degli elementi indiziari valutati adeguatamente e logicamente dal Tribunale del riesame, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questo, giacché il ricorrente assume che il compendio indiziario si fonderebbe unicamente sul possesso, da parte del Camba, dell'autovettura Toyota Yaris a bordo della quale sarebbe stato videoregistrato più volte, il giorno della rapina di cui si tratta nella zona del delitto. L'ordinanza impugnata, invece, ha riconosciuto gravi indizi della partecipazione attiva del Camba alla rapina ai danni di un esercizio di gioco-scommesse nel comune di Sestu, sia nella fase preparativa del delitto che in quella esecutiva, con funzioni di palo, sulla base di una pluralità di elementi, acquisiti dall'analisi delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza dei comuni di Quartu Sant'Elena e Monserrato:

a) dapprima, alle ore 13,00 del giorno dei fatti, veniva ripreso alla guida della sua vettura, con il coindagato Monne sul sedile passeggero ed il Todde che seguiva a bordo di uno scooter anch'esso provento di furto, mentre i tre andavano ad occultare uno degli scooter che sarebbe poi stato utilizzato per l'azione criminosa;

b) più tardi, circa un'ora prima della rapina, veniva invece ripreso mentre a bordo della sua Toyota Yaris riaccompagnava il Todde ed il Monne a riprendere il motociclo che sarebbe stato utilizzato per la rapina;

c) effettuava poi diversi passaggi a bordo della sua vettura di fronte al centro scommesse di cui si tratta;

d) circa mezz'ora prima del delitto veniva ripreso mentre camminava a piedi di fronte al centro scommesse, circostanza interpretata senza vizi logici dall'ordinanza impugnata come un ultimo controllo per dare via libera ai complici;

e) infine, pochi secondi dopo l'ingresso del terzo rapinatore nel centro scommesse, effettuava a bordo della sua autovettura un ultimo passaggio di fronte al luogo del delitto. Il ricorso, riducendo genericamente gli indizi a carico del Camba all'accertato possesso ed uso, da parte di questo, della Toyota Yaris ripetutamente ripresa il giorno dei fatti nei pressi del centro scommesse, non si confronta con la pluralità degli indizi offerti, invece, dalle riprese delle videocamere, offrendo una diversa valutazione delle circostanze, in gran parte omesse dal ricorso ed invece esaminate senza vizi logici dal giudice di merito, che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, con una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475), valutazione in alcun modo scalfita dai pregressi rapporti con i coindagati Monne e Todde che il ricorrente riferisce di aver menzionato nella sua memoria difensiva, peraltro valutati anche nell'ordinanza impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in