Cassation annuls robbery sentence for omitting statutory balancing of mitigating factors against weapon use aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed a first-instance conviction for robbery, arguing the trial judge failed to balance statutory mitigating circumstances against the aggravating factor of using a weapon. The Court of Cassation agreed, finding the lower court omitted the required judicial balancing between Article 62-bis mitigating factors and the Article 628 weapon use aggravation. Consequently, the sentence was annulled regarding the penalty imposition due to non-compliance with statutory minimums and maximums, with the case remitted for a new sentencing judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 1 e 3, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: The court must explicitly balance statutory mitigating circumstances against the aggravation of using a weapon; failure to perform this balancing and resulting sentencing outside statutory limits warrants annulment.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: GARGIULO FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/06/1977 avverso la sentenza del 14/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARN E LLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 14 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava Gargiulo Francesco colpevole dei reati di rapina ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva e applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione con riguardo all'omesso giudizio di bilanciamento fra le ritenute circostanze attenuanti generiche e la pure ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., contestata al capo 1) dell'imputazione, e ancora inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 628, comma 1, cod. pen. per avere irrogato una pena non conforme a legge.
Assumeva, in particolare, che il giudice del merito aveva omesso di effettuare il giudizio di bilanciamento fra le concesse circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la ritenuta aggravante dell'avere agito con l'uso di un'arma, aveva omesso di motivare in ordine al bilanciamento fra la detta aggravante e la recidiva, da un lato, e le circostanze attenuanti generiche dall'altro, e inoltre aveva inflitto la pena detentiva di anni quattro e mesi sei di reclusione, inferiore al minino edittale previsto dall'art. 628, comma 1, cod. pen., pari ad anni cinque di reclusione, e la pena pecuniaria di euro 3.000,00, superiore al massimo edittale, pari a euro 2.500,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Ed invero, dall'esame del provvedimento impugnato emerge che il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver argomentato in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, ha omesso il doveroso giudizio di bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta aggravante dell'avere agito con l'uso di un'arma, di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen.; ha, inoltre, applicato, quale pena base, la pena illegale — in quanto al di fuori dei limiti edittali - di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, essendo la pena detentiva edittale minima per il reato di rapina pari ad anni cinque di reclusione e quella pecuniaria edittale massima pari ad euro 2.500,00. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione; deve, infine, essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsab