Sentenza — n. 23441/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della condanna emessa in data 8 novembre 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanianei confronti di Maurizio Santo Di Blasi , per i reati di cui agli artt. 110-334 e 110-648-biscod. pen., ha rideterminato in melius la pena, confermando nel resto.
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Generato dall'IASentenza — n. 23441/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110-334 e 110-648-biscod. pen., ha rideterminato in melius la pena, confermando nel resto.
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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Di Blasi Maurizio Santo, nato a Catania il 31/10/1964 avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette lenote conclusion al i in data 28/05/2025 del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Testaj, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della condanna emessa in data 8 novembre 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanianei confronti di Maurizio Santo Di Blasi , per i reati di cui agli artt. 110-334 e 110-648-biscod. pen., ha rideterminato in melius la pena, confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione Maurizio Santo Di Blasi , deducendo l’illogicità e la contraddittorietà, per travisamento della prova, della motivazione; la Corte di appello avrebbe fatto derivare la commissione deidelitti, sia pure nelle forme del concorso morale, dalla sola disponibilità dell’autoveicolo sottoposto a confisca.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi meramente fattuali e confutativi e, comunque, manifestamente infondati. La doppia conforme motivazione dei giudici di merito evidenzia come la Fiat Panda targata ME454853 fossestata sequestrata e affidata alla custodia di Di Blasi edella moglie, Antonella Vinci, formale proprietaria, il 26 aprile 2017. Solo nel 2018,era stata rubata al legittimo proprietario la Fiat Panda targata GED83050. All’esecuzione della confisca, nel 2020, gli operanti avevano verificato, tramite il di telaio, che sulla Fiat Panda oggetto di furto erano state apposte le targhe della Panda sottoposta avincolo cautelare.
Solo gli imputati avevano la disponibilità del mezzo in sequestro, di modo che – in difetto di qualsiasi elemento di segno contrario nel compendio istruttorio –non poteva che desumersene la consapevole condotta di trasformazione del bene in sequestro. I giudici di merito ha nno precisato che, data questa ricostruzione e tenuto conto dell’obbligo di vigilanza, Di Blasi, ovenon fosse stato l’autore materiale della mistificazione, opera in ipotesi solo della coniuge, ne avrebbe quantomeno condiviso il proposito criminoso (sentenza di appello, pp. 2-3; sentenza di primo grado, pp. 2-3).Questo apparato giustificativo, privo di illogicità manifeste, risulta impermeabile allo scrutinio di legittimità.
Peraltro, il continuumargomentativo delle due pronunce di merito e la piena tenuta logica dei due apparati motivazionali esclude la possibilità di dedurre il travisamento della prova(cfr., Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Sessa, Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217- 01).
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 g