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Sentenza — n. 23437/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal grounds and improper jurisdictional arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Scalzo's appeal inadmissible because it relied on facts and legal grounds never raised during the appeal phase. Scalzo argued for a change in territorial jurisdiction based on the gravity of the crime and the temporal priority of the offense, while the Public Prosecutor requested dismissal. The court ruled that the cassation judge cannot examine new factual allegations or jurisdictional issues not previously deduced, except for those raised on appeal or under specific exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 569, Art. 609 cod. proc. pen.: The court of cassation cannot rule on violations of law not previously deduced in the appeal, except for those raised on appeal or those ascertainable ex officio.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of appeal grounds territorial jurisdiction cassation review limits procedural exhaustion limiti della competenza permesso di promuovere un procedimento penale inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen.
pen.: rileva, infatti, che la stessa A.G., procedendo a carico di Kuryluk Sulvia Katarzyna, aveva fatto presente che la vicenda procedimentale è caratterizzata da molteplici ipotesi di reato tutte connesse ai sensi dell’art. 12, lett.
Art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 27, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 569, cod. proc. pen.
pen.) o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 569 cod. proc. pen
pen.) o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod.
art. 24-bis cod. proc. pen
A sostegno della soluzione condivisa dal Collegio è stato invocato lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Pretner Calore
Sez. 3, n. 32904/2018
Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, Leone
32904/2018, cit.; conf., Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, Leone, Rv.
Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 1051/2025 MARIA DANIELA BORSELLINO CC - 03/06/2025 IGNAZIO PARDO R.G.N. 10116/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - ALESSANDRO LEOPIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scalzo Luigi, nato a COSENZA il 21/06/1979, avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di Cosenza; sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/02/2025, il Tribunale di Cosenza ha deciso sull’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di Luigi Scalzo contro il decreto del GIP, emesso in data 16/12/2025, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, della somma di euro 249.896,00, sulla scorta della provvisoria incolpazione per i delitti di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23437/2025 Roma, lì, 24/06/2025 agli artt. 640-bis e 648-ter.1 cod. pen.; in particolare, i giudici cosentini hanno di fatto respinto l’istanza limitandosi a disporre la restituzione, in favore del ricorrente, della somma di euro 700 a titolo di indennità prevista dal Supporto Formazione e Lavoro Unico.

2. Ricorre per cassazione Luigi Scalzo a mezzo del difensore che chiede l’annullamento dell’ordinanza in quanto affetta da violazione di legge e, in particolare, degli artt. 8, comma 1, 12 lett.

b) e c), 16, comma 1, e 27, cod. proc. pen.: rileva, infatti, che la stessa A.G., procedendo a carico di Kuryluk Sulvia Katarzyna, aveva fatto presente che la vicenda procedimentale è caratterizzata da molteplici ipotesi di reato tutte connesse ai sensi dell’art. 12, lett.

b) e c) cod. proc. pen.; aggiunge che la vis actrativa del reato più grave di autoriciclaggio nonché il criterio di priorità temporale radica la competenza in capo al Tribunale di Paola.

3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato con una censura non consentita.

1. Come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, l’adozione della misura cautelare reale nei confronti dell’odierno ricorrente era stata fondata su due distinte attività di polizia giudiziaria (successivamente integrata dall’operato della Tenenza della GdF di Cetraro), occasionate dall’intervento degli operanti per sedare un banale alterco insorto presso una succursale di BancoPosta che aveva consentito, tuttavia, di far emergere una fitta rete di relazioni tra diversi soggetti, sino a disvelare l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere diretta all’ottenimento di crediti di imposta legati al superbonus ottenuti sulla base di documentazione falsa (fatture ed altro) e “monetizzati” mediante la loro cessione a Poste Italiane.

Era stato possibile, pertanto, ricostruire l’attività del sodalizio che operava reclutando soggetti (tra cui, si assume, l’odierno ricorrente) disponibili – dietro compenso – a fornire i propri documenti e ad attivare una scheda SIM aprendo un conto su cui monetizzare i crediti; il gruppo agiva quindi apprestando falsa documentazione a sostegno delle richieste ed operando da remoto sui cassetti fiscali compiendo tutte le operazioni necessarie per “monetizzare” i falsi crediti fiscali procedendo infine ad investire i proventi della loro cessione mediante acquisti in oro.

Stando alla ricostruzione operata dai giudici della cautela reale, tra i soggetti “reclutati” come disponibili ad “intestarsi” le pratiche di superbonus v’era, per l’appunto, anche l’odierno ricorrente in capo al quale era stato acquisito un credito fiscale per un importo complessivo di euro 249.896,00, che era stato “monetizzato” – tramite la cessione a Poste Italiane spa – con l’accredito di quattro bonifici, intervenuti il 25/10/2021, che aveva rappresentato l’unica operazione effettuata sul conto corrente dello Scalzo, acceso il 10/09/2021, in prossimità della attività di falsa rendicontazione.

All’accredito di tali somme erano poi seguiti, a stretto giro, l’11/11/2021, degli acquisti in oro per euro 185.950,00 e, previa ulteriore integrazione del medesimo conto corrente, per euro 185.250,00. Questo quadro aveva dunque consentito di ipotizzare, a carico dello Scalzo, i reati di truffa aggravata (capo 30), autoriciclaggio (capi 31 e 32) nonché il reato di cui all’art. 55 d. lg.vo 231 del 2007 e di disporre il sequestro preventivo di euro 249.896,00 finalizzato alla confisca - anche per equivalente - ed eseguito per soli 2.600 euro.

2. Con l’istanza di riesame la difesa aveva dedotto esclusivamente l’insussistenza del nesso pertinenziale tra le somme sequestrate ed il reato per cui si procede.

3. In questa sede, invece, l’unica doglianza avanzata riguarda la ritenuta incompetenza per territorio dell’AG procedente, questione che la difesa deduce per la prima volta scorta allegando, a sostegno, una pronuncia relativa alla posizione di tale Kuryluk Sulvia Katarzyna, indagata per un fatto simile e, si assume, nell’ambito della stessa indagine e per reati connessi ai sensi dell’art. 12, lett.

b) e c) cod. proc. pen.

4. Rileva il Collegio che, se è indubbia la possibilità di dedurre, in sede di riesame, l’incompetenza per territorio del giudice che ha adottato la misura, va tuttavia ribadito, come risulta da plurime decisioni, che la questione, in quanto non rilevabile d’ufficio, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione laddove non sia stata dedotta in quella sede (cfr., in tal senso, conf., Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 28455 del 11/06/2024, P., Rv. 286758 – 01). E’ vero che all’indirizzo qui richiamato e condiviso si contrappone quello secondo cui, in materia cautelare, l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata anche per la prima volta con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente, si è precisato, adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (cfr., così, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Pretner Calore, Rv. 262081 – 01).

E, tuttavia, il Collegio ritiene di dover convenire con il primo e più recente orientamento perché coerente con il principio generale secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge che non siano già state dedotte con i motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen.; si è correttamente osservato che tale conclusione “… discende dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza” (cfr., così, Sez. 3, n. 32904/2018, cit.; conf., Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, Leone, Rv. 242822 – 01).

A sostegno della soluzione condivisa dal Collegio è stato invocato lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto con la riforma “Cartabia” e con il quale è stato disciplinato il meccanismo ideato per sollecitare una pronuncia anticipata e vincolante della Corte di cassazione sulla competenza territoriale, al fine di evitare il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l'erronea dichiarazione o attribuzione della competenza. La stessa elaborazione sviluppata dalla giurisprudenza in merito alla corretta individuazione dei presupposti di operatività del rinvio pregiudiziale è nel senso che lo scrutinio della Corte può intervenire soltanto dopo una prima delibazione della questione ad opera delle parti e del giudice remittente tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, considerando tutti gli elementi concreti che risultino rilevanti ai fini della individuazione della competenza, non potendo essere devolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089 – 01).

5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere profili di colpa nell’attivare la presente impugnazione. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA ANDREA PELLEGRINO