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Sentenza — n. 23388/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and lacks interest given existing favorable bail measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and costs. The appellant argued that the lower court's confirmation of an aggravated charge for robbery with a weapon was legally flawed and illogical based on video evidence contradicting the victim's testimony. The court rejected these claims as repetitive of arguments already addressed by the reviewing tribunal and found the appellant had no interest in removing the aggravating circumstance since the less severe bail measure was already applied.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates censure already answered by the reviewing tribunal and the appellant has no interest in the outcome, particularly when a less severe precautionary measure is already in force.

Parole chiave

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repetitive appeal lack of interest precautionary measure aggravating circumstance inadmissible appeal reviewing tribunal costs and fines testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 125 comma 3 c.p.p.
Al riguardo, deduce: 1.1violazione degli art. 125 comma3, 273, 292 commi 1 e 2 309 comma 9 cod.
Art. 273 c.p.p.
Art. 292 c.p.p.
Art. 309 comma 9 c.p.p.
Art. 61 n. 7 c.p.
la misura della custodia cautelare in carcere; a seguito di ricorso proposto dall’indagato, il Tribunale del riesame di Bologna , con ordinanza del 6 febbraio 202 5 , previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INNOCENTI FANI nato a CLUSONE il 01/07/1975 avverso l'ordinanza del 06/02/2025 del TRIBUNALEdi BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni della SostitutaProcuratrice generale CRISTINA MARZAGALLI , che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. MASSIMO ZAMBELLI, che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2024 , il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma applicava aFani Innocenti, indagato per il reato dicui agli artt. 110, 628 comma 2 n. 3, n.1 cod. pen. la misura della custodia cautelare in carcere; a seguito di ricorso proposto dall’indagato, il Tribunale del riesame di Bologna , con ordinanza del 6 febbraio 202 5 , previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen., confermava la misura(al ricorrente è stata poi applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari); avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Innocenti , chiedendone l’annullamento.

Al riguardo, deduce: 1.1violazione degli art. 125 comma3, 273, 292 commi 1 e 2 309 comma 9 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla circostanza aggravante del reato di rapina impropria costituita dall’uso delle armi e per mancanza ed in ogni caso illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla stessa; in particolare, rileva l’evidente, netto ed insanabile contrasto tra quanto dichiarato dalla parte offesa e quanto emergeva dai fotogrammi estrapolati dal video girato da una persona presente sul luogo della rapina,da cui si evinceva che la persona offesa, trascinata dall’auto dei rapinatori per diversi metri, non poteva avere visto la pistola che le sarebbe stata mostrata per farla desistere dalla presa; dal video emergevano inoltre diversi particolari che smentivano quanto dichiarato dalla persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che il ricorso è infatti reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, e sulle quali il Tribunale ha adeguatamente risposto con l’ordinanza impugnata, si deve rilevare come il ricorrente non ha alcun interesse alla eliminazione dell’aggravante relativa all’arma, posto che non vi è alcuna contestazione sulla commissione da parte dell’indagato del reato di rapina impropria, che legittima l’applicazione della misura cautelare; pertanto, dall’eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe una situazione più vantaggiosa rispetto a quella esistente.

Inoltre, il Tribunale harisposto a tutte le censure riproposte con ilmotiv o di ricorso nelle pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata, evidenziando che non vi era alcun motivo per il quale la persona offesa avrebbe dovuto aggiungere un elemento falso, quale la minaccia eseguita con una pistola, e che il video prodotto non copriva tutta la scena descritta dalla persona offesa, per cui ben poteva essere che la minaccia con la pistola fosse stata effettuata in una fase non coperta dalle riprese.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0