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Sentenza — n. 23242/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal for inadmissibility regarding cassation review of detention measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to release the suspect on home detention. The prosecutor argued the trial court's reasoning regarding new evidence was illogical and contradicted established judgments, but the court ruled that cassation review is limited to checking for obvious illogicality rather than re-evaluating facts. Consequently, the court refused to allow a new assessment of the evidence's weight, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation review of liberty measures is restricted to verifying the absence of obvious illogicality in the reasoning, excluding any re-evaluation of facts or the weight of evidence.

Parole chiave

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cassation review liberty measures home detention illogicality evidence weight public prosecutor appeal cautelar proceedings corruzione elettorale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 416-ter cod. pen
44086/24, aveva annullato l’ordinanza con la quale a Tommaso Scalzi (attualmente in stato di libertà) , indagato per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011
Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007
Sez. U, n. 11 del 21/04/1995
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: SCALZI RAFFAELE nato a CATANZARO il 24/02/1981 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALEdi CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULOche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di RAFFAELE SCALZI, Avv.ALFONSO PROCOPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine infondato il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I l Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ca tanzaro - Direzione Distrettuale Antimafia,ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte, Sesta sezione penale, n. 44086/24, aveva annullato l’ordinanza con la quale a Tommaso Scalzi (attualmente in stato di libertà) , indagato per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1.Al riguardo, il p ubblico m inistero osserva che il Tribunale di Catanzaro si era posto in palese contrasto con i giudicati cautelari relativi alle posizioni di altri coimputati, adottando una motivazione illogica e contraddittoria nel confrontarsi con gli elementi indiziari sopravvenuti, quali le dichiarazioni di Iervasi Vincenzo Antonio; l’asserzione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni di Iervasi erano generiche e mere supposizioni del propalante era palesemente illogica e smentita dal tenore delle dichiarazioni;

Iervasi aveva precisato che Scalzi aveva potuto raccogliere i voti perché personaggio temuto, in quanto era stato in carcere con Franzo Coco Trovato, riguardo al quale il Tribunale non aveva analizzato, come invece aveva chiesto questa Corte, l’importanza della omonima cosca e la sua capacità di intimidazione sul territorio (Coco Trovato era stato ritenutoai vertici di Cosa Nostra esecondo solo a Totò Riina ) . 1.2. Era apodittica anche la considerazione del Tribunale secondo la quale “neanche si precisa perché Masino si sarebbe dovuto rivolgere allo stesso Iervasi per ottenere le somme di denaro che reclamava dai politici, se avesse avuto realmente tale forza intimidatrice sul territorio di Cerva”: per come emerso, erano gli amministratori del Comune di Cerva che si erano rivolti a Iervasi per cercare la sua protezione tanto che successivamente Scalzi aveva proposto un lavoro alla figliastra di Iervasi per dimostrare la sua riconoscenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza exart. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì,Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202001 - 01).

3. Fermo quanto precede, nel caso in esame il Tribunale, a seguito dell’annullamento delle precedenti ordinanze da parte di due sentenze di questa Corte, ha analizzato le evidenze indiziarie ritenendo non raggiunto lo standard probatorio necessario per sorreggere la misura cautelare; sul punto, il ricorso del pubblico ministero propone una inammissibile rivalutazione di quanto osservato dal Tribunale, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

4. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ri