Sentenza — n. 23240/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Salvatore Mazzocchi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2024, che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena alla quale Mazzocchi era stato condannato per il reato ditentata rapina in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa. Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva omesso di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso dal giudice di primo grado, con una evidente reformatio in peius della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23240/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena alla quale Mazzocchi era stato condannato per il reato ditentata rapina in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa. Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva omesso di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso dal giudice di primo grado, con una evidente reformatio in peius della sentenza impugnata.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHI SALVATORE nato a NAPOLI il 26/11/1994 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Salvatore Mazzocchi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2024, che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena alla quale Mazzocchi era stato condannato per il reato ditentata rapina in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa. Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva omesso di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso dal giudice di primo grado, con una evidente reformatio in peius della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . 1.1.Deve essere infatti ribadito il principio secondo il quale “il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell'imputato).” (Sez. 5, n. 20506 del 14/01/2019, Locci,Rv. 275308- 01; conformi,Sez. 3, n. 23444 d el 12/05/2011 , Aprile , Rv. 250655 - 01 ;
Sez. 3, n. 580 del 07/12/2007, dep. 2008, Gentile, Rv. 238583-01). 1.2. Tale soluzione -adottata nelle ipotesi in relazione alle quali la pena sia stata rideterminata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., qualora il gravame sia proposto dal solo imputato ed il giudice di secondo grado, dopo aver rideterminato la pena, ritenga di confermare nel resto le sentenze impugnate senza ulteriormente esplicitare, nel dispositivo, quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio exart 163 cod. pen., optando per la implicita, inevitabile conferma della sospensione condizionale della pena in omaggio al principio del favorrei - a maggior ragione si deve ritenere corretta nel caso in esame, nel quale vi è stata declaratoria di estinzione di due dei tre reaticontestati per intervenuta prescrizione, e si sia rideterminata la pena per il reato residuo.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; non ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non deve essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe