Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23147/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23147/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da SAIELLO DIEGO nato a Napoli il 23/10/1970 avverso la sentenza resa il 24 marzo 2025 dal Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di Diego Saiello la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod.pen., per l'inesistenza dell'oggetto, in quanto il raggiro consisteva nel prospettare alla persona offesa un incidente in cui era stato coinvolto il figlio, nella realtà deceduto da anni; il Tribunale aveva invece ritenuto penalmente rilevante la condotta addebitata e sussistente il tentativo di truffa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 49 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23147/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod.pen., per l'inesistenza dell'oggetto, in quanto il raggiro consisteva nel prospettare alla persona offesa un incidente in cui era stato coinvolto il figlio, nella realtà deceduto da anni; il Tribunale aveva invece ritenuto penalmente rilevante la condotta addebitata e sussistente il tentativo di truffa.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata truffa reato impossibile allegazioni fattuali non credibili finzione giuridica delitto preterintenzionale reati sessuali contro fanciulli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di Diego Saiello la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata truffa.
art. 49 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
278085 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da SAIELLO DIEGO nato a Napoli il 23/10/1970 avverso la sentenza resa il 24 marzo 2025 dal Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di Diego Saiello la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod.pen., per l'inesistenza dell'oggetto, in quanto il raggiro consisteva nel prospettare alla persona offesa un incidente in cui era stato coinvolto il figlio, nella realtà deceduto da anni; il Tribunale aveva invece ritenuto penalmente rilevante la condotta addebitata e sussistente il tentativo di truffa.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta essere stato dedotto nel caso di specie.

Nel caso in esame, la censura formulata non attiene alla qualificazione giuridica ma alla rilevanza penale della condotta, ascritta come tentata truffa, sicchè non è consentita e, comunque, risulta prime facie manifestamente infondata poiché in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente. (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Danief Borsellino ,r, / Y-J DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA