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Sentenza — n. 23143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific legal grounds regarding prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity, rejecting the claim that the lower court failed to cite the defendant for the appellate trial. The appellant argued for acquittal based on procedural nullity, while the prosecution contended the appeal lacked specific legal grounds. The court ruled that since the crime was extinguished by prescription, the appeal could not challenge the substantive outcome without precise legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 129 comma 2 c.p.p.: An appeal against a judgment declaring a crime extinguished by prescription is inadmissible if it is generic and fails to specify the legal grounds for acquittal, as the court of appeal cannot evaluate procedural nullities when the substantive cause of extinction prevails.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity appeal prescription criminal law inadmissible appeal procedural nullity acquittal judgment diritto di ottenere una decisione censure procedurali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 129 comma 2 c.p.p.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNOLO GESUE' nato a CUTRO il 23/07/1970 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le note di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositate nell'interesse del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, emessa il 16 luglio 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente e di altri imputati in relazione al reato di truffa, perché estinto per prescrizione.

2. Ricorre per cassazione Gesuè Mannolo, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato la mancata citazione dell'imputato per il giudizio di appello, tempestivamente eccepita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente non ha indicato per quali ragioni egli avrebbe dovuto essere assolto nel merito del giudizio, a fronte della precisazione della Corte di appello in ordine al fatto che il giudice di primo grado aveva compendiato nella sua motivazione tutte le prove a carico, affermando la responsabilità dell'imputato. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). Tanto impedisce a questa Corte di legittimità di valutare se la causa di nullità del giudizio di appello, dedotta dal ricorrente, possa essere o meno prevalente sulla declaratoria di prescrizione e, dunque, il concreto interesse al ricorso avverso una sentenza di prescrizione priva di statuizioni civili e nel quale il ricorrente, senza neanche affermare di aver avuto in animo di rinunciare alla prescrizione, si limita ad eccepire soltanto la nullità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme