Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the appeal before the court's ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's counsel formally withdrew the appeal before the court issued its decision. Although the appellant argued violations of law regarding the lack of evidence for public funds misappropriation, the withdrawal rendered the substantive arguments moot. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant's counsel formally renounces the appeal before the court's decision, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MININNO CATALDO nato a THIENE il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 18/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, diretto e/o per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 21 dicembre 2024, avente ad oggetto somme di danaro, una società ed un capannone, in relazione ai reati di malversazione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.
2. Ricorre per cassazione Cataldo Mininno, deducendo, con due motivi, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto insussistente il reato di malversazione kyt, di erogazioni pubbliche e mancanza del fumus commissi delicti dei reati contestati.
3. Si rileva che, con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di fiducia del ricorrente, munito di procura speciale, ha ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro mille, commisurata all'effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così decis