Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after bail conditions improved.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had already obtained a reduction in custody measures to home detention. The defense argued for a further reduction in bail conditions, but the defendant subsequently withdrew the appeal citing lack of interest. The court ruled that since the custodial measure was already substituted with home detention, the remaining request lacked legal standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of interest when the underlying request has already been partially or fully satisfied by the lower court, rendering the subsequent challenge moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YANDOUZI BRAHIM (CUI 02DY0M6) nato in MAROCCO il 02/11/1981 avverso l'ordinanza del 03/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 20 dicembre 2024 aveva respinto una richiesta di attenuazione del regime cautelare nei confronti di Brahim El Yandouzi.
2. Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
3. Con memoria prontamente inviata, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso da parte dello stesso imputato, per carenza di interesse, avendo già conseguito dal giudice procedente la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari. Il difensore, inoltre, ha inviato il 3 aprile 2025 ulteriore memoria al fine di segnalare la presenza della revoca in atti, chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza nei termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez. U, del 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 maggio 2025 Il Co siglie e relatore Il Pres