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Ordinanza — n. 23138/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to use a registered defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. Although the appellant argued for the illogical application of mitigating circumstances, the law mandates that appeals against criminal judgments must be signed by a qualified defender to ensure proper legal representation. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; A cassation appeal against a criminal judgment must be signed by a registered defense attorney, and a personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal criminal procedure defense attorney inadmissibility personal filing legal representation court costs abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLILLI UMBERTO nato a ROMA il 10/04/1963 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Umberto Belilli ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che in data 13/9/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 22/11/2021 in ordine ai delitti di truffa e di tentata truffa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con disapplicazione della recidiva e riduzione della pena inflitta.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend