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Sentenza — n. 22645/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22645/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, per quanto qui rileva,ha dichiarato inammissibile , in quanto proposto senza lo specifico mandato ad impugnare con elezione di domicilio, l’appello di Diop Abdou Gotte avverso la condanna emessa nei suoi confronti in data 23 novembre 2022 dal Tribunale di Ragusaper i reati di cui agli artt. 110, 474, 648 cod. pen. e 171 - ter , l. 22 aprile 1941, n. 633.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 530 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22645/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nel corpo dell’art. 581 cod. proc. pen. un comma 1-quater del seguente letterale tenore: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione agiudizio». La disposizione si applica a tutte le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della Novella (art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022).

Parole chiave

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declinatoria di competenza domanda d'asilo di cittadino etiope grave deficienza del procedimento all'estero diritto di ottenere una decisione sentenza contumaciale competenza territoriale alternativa

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
150 ha inserito nel corpo dell’art. 581 cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen
244118-01).In effetti, in più parti il codice di rito conferma la suddetta lettura sistematica(cfr., in particolare, l’art. 530 cod. proc. pen.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di Abdou Gotte Diop, nato in Senegal il 10/04/1984 avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, per quanto qui rileva,ha dichiarato inammissibile , in quanto proposto senza lo specifico mandato ad impugnare con elezione di domicilio, l’appello di Diop Abdou Gotte avverso la condanna emessa nei suoi confronti in data 23 novembre 2022 dal Tribunale di Ragusaper i reati di cui agli artt. 110, 474, 648 cod. pen. e 171 - ter , l. 22 aprile 1941, n. 633.

2. Ricorre per cassazioneil suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell’intervenuta modifica legislativa – in vigore al momento dell’udienza camerale –che imponeva lo specifico mandato a impugnare solo per il difensore di ufficio.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nel corpo dell’art. 581 cod. proc. pen. un comma 1-quater del seguente letterale tenore: «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione agiudizio». La disposizione si applica a tutte le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della Novella (art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022).

In forza dell’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. del 30 dicembre 2022, n. 199, l’entrata in vigore originariamente prevista è stata differita al 30 dicembre 2022. L’art. 2, comma 1, lett. o), l. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha poi modificato la disposizione di cui trattasi , limitandone l’operatività ai soli casiin cui l’impugnazione sia proposta da un difensore d ’ ufficio.

3. L’appello, nel caso di specie, risulta proposto – da difensore di ufficio – avverso una sentenza emessa il 23 novembre 2022, con successivo deposito della motivazione il 6 febbraio 2023. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che il termine al quale la disciplina transitoria citataàncora l’applicabilità del nuovo regime deve intendersi riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Sez. 4, n. 13530 del 04/02/2025, Ruzzon, non mass.; Sez. 2, n. 34522 del 05/06/2024, Catapano, non mass.;

Sez. 6, n. 30711 del 30/5/2024, B., non mass.; Sez. 2, n. 16821 del 03/04/2024, Santoro, non mass.; Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohammad, Rv. 285148-01). La motivazione, invero, costituisce un requisito di validità della sentenza (art.546 cod. proc. pen.) che è già giuridicamente esistente dal momento del la pronuncia del dispositivo (cfr.Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01).In effetti, in più parti il codice di rito conferma la suddetta lettura sistematica(cfr., in particolare, l’art. 530 cod. proc. pen. , secondo cui «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo», ma anche i successivi artt.533, 605, 615 e 617).

D’altronde, era espressa intenzione del legislatore indicare, anche in ossequio al favor impugnationis , un momento certo per l’operatività della norma , eliminando alla radice la difficoltà di individuare l’atto processualedi riferimento (cfr.Relazione illustrativa); fare riferimento al diverso e successivo momento del deposito della motivazioneavrebbe creato maggiori incertezze, dovendo verificarsi caso per caso la scadenza dei termini di deposito. 4.Può conclusivamente affermarsi che , in caso di processo svolto in primo grado in assenza dell’imputato, il nuovo regime di impugnazione, e in particolare l’art. 581, comma 1 - quater , cod. proc. pen., non trova applicazione quando la sentenza siastata pronunciata, cioè emessa con lettura del dispositivo, prima del 30 dicembre 2022, e ciò anche in caso di deposito successivo della motivazione.

Nel caso di specie, la pronuncia intervenuta prima del 30 dicembre 2022 esclude che il difensore si dovesse munire del mandato ad impugnare.

5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per ilgiudizi