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Ordinanza — n. 22643/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and failure to raise plea dismissal under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea-bargain sentence inadmissible. The appellant's defense argued for a dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and alleged errors in legal qualification and sentencing. The court rejected these claims as generic and non-deducible, noting that Article 448 of the Code of Criminal Procedure prohibits raising plea dismissal issues in appeals against plea-bargain judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. A cassation appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if it deduces the omission of the judge's evaluation of conditions for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain judgment dismissal conditions evaluation generic grounds rejection Article 448 Code of Criminal Procedure facoltà di astenersi dal testimoniare colpa del patrocinatore rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 - bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
Art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Angela Noviello, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bari, con sentenza exart. 444 cod.
art. 707 cod. pen
in data 25 marzo 2025, applicava, sull’accordo delle parti, la pena di mesi 4 di arresto a Pistolato Marco in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Angela Noviello, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.
art. 129 cod. proc. pen
pen., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTOLATO MARCO nato a BARI il 13/12/1991 avverso la sentenza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza exart. 444 cod. proc. pen. in data 25 marzo 2025, applicava, sull’accordo delle parti, la pena di mesi 4 di arresto a Pistolato Marco in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen. allo stesso contestato.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Angela Noviello, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla determinazione della pena.

3. Il ricorso appare proposto per motivi non deducibili ed anche totalmente generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pe n. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01).

Generici appaiono poi i motivi in ordine alla errata qualificazione giuridica dei fatti privi di qualsiasi specificazione oltre che le doglianze in punto determinazione della pena determinata esattamente sulla base dell’accordo delle parti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 3 giugno