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Ordinanza — n. 22642/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of prosecutor consent for post-agreement penalty substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to substitute a short custodial sentence with community service after the initial plea agreement was finalized. The defense argued that the appellate court erred by rejecting the substitution request based solely on prior criminal records and the timing of a separate probation period. The court ruled that the statutory framework for post-agreement substitution requires the explicit consent of both parties, including the Public Prosecutor, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The request to substitute a short custodial sentence with community service after a plea agreement cannot be made unilaterally by the defense without the Public Prosecutor's consent, rendering such requests inadmissible.

Parole chiave

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post-agreement substitution plea agreement procedure public prosecutor consent inadmissible appeal short custodial sentence testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31
pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez.
Art. 20-bis c.p.
Viceversa, nel caso in esame, risulta che la difesa formulava la richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20-biscod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Con la conseguenza che non sussisteva il presupposto del consenso su parte dei motivi di appello ed il successivo ricorso avanzato deve ritenersi avere ad oggetto motivi non proponibili e perciò soggetti alla declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610 comma 5 - bis cod.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito
19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv.
Sez. 6, Ord. n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo
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Ordinanza — n. 27766/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific sentencing motivation requirements not met. The court ruled that detailed reasoning is only mandatory when the sentence is near the maximum or above average, and since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the lower court's brief justification was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that judges have discretion to impose median or minimum sentences without extensive elaboration, provided the reasoning is not rudimentary. This case clarifies the threshold for requiring detailed sentencing arguments under Italian criminal procedure law. The ruling emphasizes that procedural requirements for motivation are tied to the severity of the penalty relative to the statutory range. Appellants must demonstrate that the sentence was excessive or near the maximum to trigger the need for exhaustive justification. The court's stance protects judicial efficiency while ensuring fairness in cases involving significant penalties. This precedent guides future appeals regarding the adequacy of sentencing explanations in criminal judgments. Lawyers must now carefully assess the penalty level before challenging the lack of detailed motivation in their appeals.
Ordinanza — n. 25479/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for vagueness and lack of critical analysis regarding mitigating circumstances in drug trafficking case.
Ordinanza — n. 33491/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under penalty agreement provisions.
Ordinanza — n. 45748/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as repetitive of previously rejected arguments regarding Article 62 bis.
Ordinanza — n. 29402/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.

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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI OMAR nato il 30/04/1995 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 31 gennaio 2025, sull’accordo delle parti, rideterminava la pena inflitta ad Amri Omar in ordine ai reati di ricettazione e detenzione illecita di stupefacente in anni 1, mesi 8, giorni 15 di reclusione ed € 500,00 di multa. Con la stessa pronuncia, il giudice di appello, respingeva l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità formulata dal difensore dell’Amri successivamente la formulazione del concordato in appello ed all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Rosa Ugolini, deducendo, con un unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova quanto al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena posto che, la corte di appello, non avrebbe potuto respingere la richiesta in ragione dei soli precedenti penali dell’imputato né fondare tale decisione sulla consumazione del reato durante un periodo di messa alla prova disposto in altri procedimenti per reati analoghi; invero i fatti oggetto del presente procedimento, risultavano commessi il 2 gennaio 2018, mentre, la messa alla prova, era stata concessa successivamente con ordinanza del 12 dicembre 2019 ed aveva, anche, avuto esito positivo.

3. Il ricorso appare proposto per motivi non denunciabili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, per costante interpretazione della corte di legittimità la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-biscod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ord . n. 30767 del 28/04/2023 , Lombardo, R v. 284978 –01).

In applicazione di detto principio l’imputato non poteva concordare la pena con il Procuratore Generale e successivamente richiedere alla Corte di appello di procedere alla sostituzione poiché l’istituto dell’art. 599-biscod. proc. pen. impone che sussista il consenso di entrambe le parti sia in ordine alla pena principale che all’eventuale pena sostitutiva. Viceversa, nel caso in esame, risulta che la difesa formulava la richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20-biscod. pen. senza il consenso del Procuratore generale.

Con la conseguenza che non sussisteva il presupposto del consenso su parte dei motivi di appello ed il successivo ricorso avanzato deve ritenersi avere ad oggetto motivi non proponibili e perciò soggetti alla declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen. secondo cui la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata exart. 599-bis cit. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.