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Sentenza — n. 22640/2025 — snpen Generato dall'IA

Court annuls lower court ruling, allowing confiscation seizure for fraudulently obtained citizenship income benefits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed the lower court's dismissal of a confiscation order against Sambe Mousse Mbore. The defendant argued that the INPS merely matched data without verifying eligibility, but the court found positive preliminary controls had been performed. Consequently, the court ruled that the defendant's concealment of income was sufficient to induce error, thereby validating the fraud charge and the seizure measure.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.; Art. 7 D.L. 4/2019: The mere lack of diligence by the public body in verifying data does not exclude the suitability of deceptive acts to induce error if the act was capable of causing the event ex ante.

Parole chiave

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fraudulent income benefits confiscation seizure order induction in error public body diligence ex ante suitability controllo d'identità sottrazione alla prova del sangue provvedimento istruttorio d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 640-bis cod. pen.
dello stesso Tribunale che, in data 13/1/2025, aveva qualificato i fatti addebitati a Sambe Mousse Mbore e rubricati exart. 640-bis cod. pen. come violazione dell’art.
Art. 7 D.L. 4/2019
come violazione dell’art. 7 D.L. 4/2019 e aveva dispostoil sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato,pari ad euro 10.777,83,nel contempo rigettando la domanda di adottare la misura ancheper equivalente, risultando la stessa inapplica bile al reato ritenuto.
Art. 5 D.L. 4 del 2019
Il pubblico ministeroimpugnante richiama l’espresso tenore dell’art. 5 D.L. 4 del 2019, convertito nella L.
Art. 324, comma 5, c.p.p.
P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p. Così deciso in Roma, 28 Maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria DeSantis Andrea Pellegrino
artt. 640-bis cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 640-bis cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
dello stesso Tribunale che, in data 13/1/2025, aveva qualificato i fatti addebitati a Sambe Mousse Mbore e rubricati exart. 640-bis cod. pen.
art. 316 - ter cod. pen
235962 – 01 , la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c od .

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, Nigro
Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano
253452 –01; conformi, Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano, Rv.
Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile
Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv.
Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva
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Testo completo

a 18/2/2025 nel proc. a carico di Sambe Mousse Mbore, n. in Senegal il 19/5/1972 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. C on l’impugnata ordinanza il Tribunale di Brescia rigettava l’appello del pubblico ministeroavverso il decreto del G.i.p. dello stesso Tribunale che, in data 13/1/2025, aveva qualificato i fatti addebitati a Sambe Mousse Mbore e rubricati exart. 640-bis cod. pen. come violazione dell’art. 7 D.L. 4/2019 e aveva dispostoil sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato,pari ad euro 10.777,83,nel contempo rigettando la domanda di adottare la misura ancheper equivalente, risultando la stessa inapplica bile al reato ritenuto.

Il Collegio cautelare rilevava in particolare che il procedimento di erogazione del reddito di cittadinanza non comporta, sempre e necessariamente, il preventivo espletamento di verifiche in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi e che, nella specie, dagli atti emerge che l’amministrazione ha erogato il contributo sulla base di una mera presa d’atto formale delle autocertificazioni della richiedente, la cui falsità è stata solo successivamente accertata, con conseguente esclusione dell’induzione in errore dell’istituto di previdenza sociale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 640-bis cod. pen. e 7 D.L. 4/19. Il pubblico ministeroimpugnante richiama l’espresso tenore dell’art. 5 D.L. 4 del 2019, convertito nella L. 26/2019,a mente del quale , ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, l’INPS era tenuta alla verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della domanda, del possesso da parte del richiedente e del relativo nucleo famigliare dei requisiti per l’accesso al beneficio sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni, quali i Comuni, titolari dei dati sulla residenza e il soggiorno.

Evidenzia che,nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, dalla documentazione acquisita in atti, risulta che entrambe le domande pr esentate dall’indagata furono accolte sulla base dell’esito positivo dei controlli preliminari eseguiti nel rispetto della previsione normativa. Pertanto,il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ritenere sussistenti gli estremi costitutivi dell’art. 640-bis cod. pen. , autorizzando il sequestro preventivo del profitto anche per equivalente, attesa la sussistenza del periculum in morain considerazione del comportamento elusivo dell’indagata e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

CONSIDERATO INDIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza quando le stesse sono funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 –01).

La fattispecie, abrogata dall’art. 1, comma 318, L. 29/12/2022 a decorrere dal 1/1/2024, prevede un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata,connotato da dolo specifico e clausola di riserva che ne limital’applicabilità solo ai fatti che non costituiscano altro e più grave illecito. La condotta sanzionata, di carattere misto e alternativo, commissivo - omissivo (“rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omette informazioni dovute”) è finalisticamente qualificatadallo scopo di ottenere “indebitamente” il riconoscimento del beneficioe ricalca l’elemento strumentale del reato d’evento ex art. 316 - ter cod. pen. nel cui paradigma l’indebito conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato segna il perfezionamento del delitto mentre la più lieve previsione sanzionatoria(da sei mesi a tre anni di reclusione) di quest’ultima di sposizione , non coerente con la progressione della lesività che connota i due illeciti,deve ascriversi a mero difetto di coordinamento legislativo. 1.1 Anche l’art. 316-tercod. pen. , che dell’art. 7 L. 4/19 costituisce evidente archetipo normativo,è caratterizzato dalla clausola di riserva che ne esclude la configurabilità ove nei fatti ricorrano gli estremi dell’art. 640-biscod. pen.

Infatti, n el solco tracciato dalla pronunzia di Sez. U , n. 16568 del 19/04/2007 , Carchivi, Rv. 235962 – 01 , la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c od . p en . abbraccia situazioni residuali rispetto alle contigue fattispecie exartt. 640, secondo comma e 640-biscod. pen ., come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, intercorrendo tra le fattispecie un rapporto di sussidiarietà e non di specialità.

Pertanto, il meno grave delitto di cui all'art. 316-tercod. pen. è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa (cfr., Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016 , Oro, Rv. 266979 - 01 ; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000-01;sulla diagnosi differenziale tra le due fattispecie,ex multis,Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 – 03).

2. Gli argomenti spesi dal Collegio cautelare a sostegno della sussunzione dei fatti contestati nel paradigma dell’art. 7 D.L. 4/2019 piuttosto che della truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. , riassumibili n ella mancata induzione in errore dell’INPS in ragione dell’assenza da parte dell’istituto di verifiche prodromiche al riconoscimento del beneficio,non paiono condivisibili. Infatti,come riconosciuto dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite “Giudice” (p ag. 13 , in motivazione) ecome correttamente rappresentato dal pubblico ministero, a norma dell’art 5, comma 3, del decretolegge in esame , a i fini del riconoscimento del beneficio è prevista una seppur minima attività istruttoria in quantol'INPS è tenuto a verifica re , entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, acquisendole dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentricimentre fa capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno del richiedente. 2.1 L’ordinanza impugnata opina che nella specie, come sovente avviene,l’Inps possa essersi limitata ad “abbinare i dati anagrafici del richiedente alla correlata attestazione ISEE e ad ulteriori informazioni in suo possesso … pur non avendo acquisito le informazioni necessarie in possesso di altre amministrazioni” (pag. 5).

Si tratta di una mera congettura efficacemente confutata dal ricorrente , che ha evidenziato c he, alla stregua d e lla documentazione trasmessa dall’Inps e acquisita al fascicolo processuale,risultano eseguiti preliminari e positivi controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti economici per l’accesso al redditoda parte dell’indagata, dato che non può ritenersi vanificato dalla postuma emersione della genetica insussistenza delle condizioni reddituali previste dall’art. 2, comma 1,lett.

b) D.L. 4/2019. Infatti, detta argomentazione confligge con i principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di truffa l'idoneità degli artifici e raggiri non è esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione "ex ante", di causare l'evento (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, Nigro, Rv. 253452 –01; conformi, Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano, Rv. 280178 – 01;

Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048 – 01) , n é rileva l’eventuale mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960 –01). Il collegio cautelare sembra confonderel’attività di verifica dell’istituto erogatore, prevista ed eseguita, con la concreta capacità della stessa di intercettare le situazioni irregolari con l’illogicaconseguenza che l’induzione in errore dell’istituto di previdenza dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui si è rivelata inidonea a neutralizzare le mendaci dichiarazioni dell’interessato.

Al contrario, la mancata dolosa ostensione da parte dell’indagata dei redditi da lavoro dipendente del marito e della figlia, che concorrevano ad integrare il reddito familiare, costituisce condotta a contenuto decettivo causalmente idonea a indurre in errore l’ente previdenziale, determinandolo all’erogazione di una prestazione cui la richiedente non aveva titolo. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono i fatti contestati devono essere riqualificati ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen. e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per le conseguenti determinazioni in ordine alla misura del sequestro anticipatorio per equivalente richiesta dal pubblico ministeroricorrente.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p. Così deciso in Roma, 28 Maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria DeSantis Andrea Pellegrino