Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to absolute nullity from improper notification to a lawyer with identical name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's second-instance judgment regarding the criminal liability of three defendants. Defense lawyers argued that procedural documents were incorrectly sent to a lawyer with the same name but different professional details, violating absolute nullity rules. The court confirmed the error by verifying the lawyer registry and ordered the case remitted for retrial with corrected notification procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c) and Art. 179 of the Code of Criminal Procedure: When a notification to a defense lawyer is made to a person with an identical name but different professional details, the defect constitutes an absolute nullity that invalidates the appeal proceedings and the resulting judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
in Germania il 19/2/1971 avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 5/11/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc uratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Trieste, in riforma della decisione assolutoria emessa dal G.u.p.del locale Tribunale in data 7/6/2022, affermava la penale responsabilità di Sansone Francesco, Vicedomini Catello e Scannapieco Aniello in ordine al delitto ex art. 642, secondo comma, cod. pe n. loro concorsualmente ascritto , condannando ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati che, con unico atto, hanno dedottola violazione degli artt. 178, comma 1 lett.
c) e 179 cod. proc. pen. I difensori eccepiscono che le notifiche relative alla fissazione dell’udienza dinanzi la Corte d’Appello di Trieste,come pure la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, sono state effettuate ad un difensore omonimo dell’Avv.Francescopaolo De Rosa, iscritto all’Albo degli Avvocatidi Torre Annunziata, che aveva assistito gli imputati in primo grado. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia legittimamente nominato integra una nullità assoluta in quanto ha privato gli imputati dell’esercizio dei diritti e facoltà che competevano loro , precludendo la possibilità diformulare motivi agg iunti, chiedere la definizione del processo mediante concordato ovvero avanzarela richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dall’accesso agli atti imposto dalla natura della doglianza risulta che la notifica del decreto di citazione in appello è avvenuta per tutti i ricorrenti a mezzo PEC in data 12/8/2024, con destinatario l’Avv.Francesco Paolo De Rosa, codice fiscale DRSFNC73E18F924T e indirizzo elettronico francesco.derosa@forotorre.it. I difensori deducono che gli atti sono stati inoltrati atale legale ( omonimo ) , titolare di diversa ubicazione dello studio profes sionale e di diverso indirizzo di posta elettronicaed hanno altresì segnalato che la PEC co rrispondente all’Avv.
Francescopaolo De Rosa designato alla difesa dei ricorrenti corrisponde a francescopaolo.derosa80@forotorre.it., come evidenziato all’atto della nominae risultante dalla comunicazione di astensione dall’attività professionale versata in atti. 2.Dalla consultazione attraverso fonti aperte dell’ A lbo degli Avvocati iscritti al Foro di Torre Annunziata risulta la denunziata omonimia e la riferibilità dell’indirizzo di posta elettronica in concreto utilizzato per le notificazionia professionista diverso da quello officiato nell’odierno processo.
Pertanto,deve ritenersi fondat a l’eccezione di nullità formulata dai ricorrenti, essendo stata omessa la citazione del difensore di fiducia con conseguente nullità exartt. 178 lett.
c) e 179 cod. proc. pen. del processo d’appello e della sentenza che l’ha definito.
3. A tanto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di Appello di Trieste,in diversa composizione, per l’effettuazione di nuovo giudizio. 3.1.Il giudice del rinvio provvederà ad emendare il rilevato vizio, tenendo conto della triplice omonimia dei legali iscritti al Foro di Torre Annunziata con studio in Gragnano rispondenti al nome di Francescopaolo De Rosa(avv. De Rosa Francesco Paolo, classe 1973, con studio in Gragnano via Volte 16, a cui risultano essere state erroneamente inviate le notifiche e gli avvisi; avv.
De Rosa Francescopaolo, classe 1968, con studio in Gragnano via Giovanni Della Rocca 25, piano II; avv. De Rosa Francescopaolo, classe 1980, con studio in Gragnano via Giovanni della Rocca 10), due dei quali(e precisamente gli ultimi due, entrambi di nome avv. De Rosa Francescopaolo) accomunati anche da un indirizzo di studio parzialmente coincidente(quanto al Comune e alla via di ubicazione: per entrambi, Gragnano viaGiovanni della Rocca). 3.2.In vista del celebrando giudizio di rinvio si avrà cura di individuare correttamente nome, ubicazione di studio e pec del difensore effettivamente nominato dagli imputati ricorrenti, evidenziandosi– in conclusione – la necessità di preventivamente verificare se i dati dei due legali estratti dall’Albo di appartenenzae dalle coincidenti rispettive schede del Consiglio Nazionale Forense(avv.
De Rosa Francescopaolo, n. a Vico Equense il 3.10.1968, titolare di pec: ; e avv. De Rosa Francescopaolo, n. a Gragnano il 21.1.1980,titolare di pec: ) siano corretti . P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Triesteper nuovo giudizio . Così deciso in Roma, 28Maggio 2025 IlConsigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Andrea Pellegrino