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Sentenza — n. 22574/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction, upholding continued offense and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the conviction for continued fraud against the defendant. The lower courts correctly applied Article 168-bis of the Penal Code, noting that lack of compensation does not preclude a trial suspension request. The court affirmed that the defendant's conduct constituted a consummated crime where the effect achieved implicitly proved the necessary deception, rendering the appeal's arguments on motive and sentencing logic unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 168-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects appeals claiming omitted evaluation of trial suspension requests or flawed sentencing logic when the lower court's factual appreciation is sound and the crime is consummated, as the achieved effect implicitly demonstrates the requisite deceptive intent.

Parole chiave

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continued offense fraud trial suspension denial consummated crime effect inadmissible appeal sentencing logic review rimborso delle spese di viaggio compensazione ed assistenza ai passeggeri assegno turistico

Disposizioni normative citate

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Art. 168-bis cod. pen.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 168-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova.
Art. 163 cod. pen.
Il diniego della richiesta di sospensione condizionale della pena consegue inevitabilmente alla irrogazione di una pena superiore al limite previsto dall’art. 163 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 168-bis cod. pen
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 168-bis cod. pen.
art. 646 cod. pen
A giudizio della difesa, la ricorrente si sarebbe limitata ad abusare del possesso delle somme ricevute dai clienti, disponendone uti dominus anziché destinarle alle specifiche finalità per le quali le aveva ricevute con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 646 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 163 cod. pen
Il diniego della richiesta di sospensione condizionale della pena consegue inevitabilmente alla irrogazione di una pena superiore al limite previsto dall’art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
La memoria conclusiva depositata, a cagione della sua genericità, non ha fornito, infatti, alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa della ricorrente (vedi Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
281923-01; Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Carianni Natalia Tindara nata a Patti il 23/06/1983 avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Alvaro Riolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese come da comparsa conclusionale e nota spese; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Domenico Magistro, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Natalia Tindara Carianni, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 maggio 2024 con cui la Corte di Appello di Messina, ha confermato la sentenza, emessa in data 25 luglio 2023, con cui il Tribunale di Patti, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa.

2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 168-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova. La Corte territoriale, omettendo di valutare le doglianze formulate nel primo motivo di appello, avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di sospensione sul presupposto della mancata “pianificazione del risarcimento del danno arrecato alle parti civili”, senza tenere conto che l’omesso risarcimento non è sempre ostativo all’ammissione alla messa alla prova, come desumibile dall’inciso “ove possibile”, contenuto nel comma secondo dell’art. 168-bis cod. pen.

3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato continuato di truffa. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare integralmente la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, senza procedere al necessario vaglio delle doglianze -dedotte con il secondo motivo di gravame- inerenti all’assenza di condotte penalmente rilevanti, essendo emerso dall’istruttoria che i prezzi proposti per l’acquisto dei viaggi erano compatibili con i tariffari nazionali. In assenza di artifici o raggiri, le condotte della Carianni sarebbero, pertanto, configurabili come mero inadempimento contrattuale, di rilevanza esclusivamente civilistica, dell’obbligo di versare le somme incassate per l’acquisto dei biglietti e dei servizi richiesti dai clienti.

4. La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di appropriazione indebita, alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. A giudizio della difesa, la ricorrente si sarebbe limitata ad abusare del possesso delle somme ricevute dai clienti, disponendone uti dominus anziché destinarle alle specifiche finalità per le quali le aveva ricevute con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 646 cod. pen. La riqualificazione della condotta nel meno grave reato di appropriazione indebita renderebbe necessario l’annullamento della sentenza con rinvio per la diversa quantificazione della pena detentiva applicabile e conseguente concessione della sospensione condizionale della pena.

5. Il difensore della ricorrente, in data 13 febbraio 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.

6. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con percorso argomentativo privo di aporie e manifeste illogicità, hanno ritenuto la richiesta difensiva generica e priva di elementi da cui desumere la possibilità di reinserimento della Carianni nella società civile; è stata, inoltre, evidenziata la mancanza prospettazione di una seria e concreta “pianificazione del risarcimento del danno arrecato alle parti civili” nonché la gravità delle reiterate condotte illecite attuate dalla ricorrente (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza appellata).

Nel complesso, pertanto, è stata resa una valutazione di merito che, in quanto fondata su elementi obiettivi e idonei a fondare una prognosi sfavorevole circa il rischio di recidiva, non è sindacabile in sede di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che l'ammissione alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’imputato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, sorretto da motivazione adeguata, esente da manifesta illogicità e condotta sulla scorta degli indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen. inerenti alle modalità della condotta ed alla personalità del reo (vedi Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 32581 del 21/06/2024, Vasta, non massimata).

7. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono in parte aspecifici ed in parte non consentiti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato continuato di truffa contrattuale, con conseguente rigetto della richiesta di difensiva di riqualificazione del fatto (vedi pagg. 14, 15 e 16 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti logico-fattuali non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La Corte di appello, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non assume rilevanza in presenza di reato consumato, in quanto l'effetto raggiunto dalla condotta illecita dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta (ex multis Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011 – 01).

La doglianza con cui la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena non è consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena determinata dal primo giudice stante l’oggettiva gravità della condotta, il significativo danno cagionato alle persone offese e l’intensità del dolo desumibile dal complessivo comportamento illecito della Carianni (vedi pag. 17 della sentenza impugnata), argomentazioni con cui la ricorrente non si è adeguatamente confrontata.

Il diniego della richiesta di sospensione condizionale della pena consegue inevitabilmente alla irrogazione di una pena superiore al limite previsto dall’art. 163 cod. pen.

8. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

9. Ritiene, infine, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore delle parti civili Miceli Emanuele, Fabio Concetta, Miceli Alfredo e Pidalà Maria di cui alla nota depositata in data 20 febbraio 2025 unitamente alle conclusioni scritte. La memoria conclusiva depositata, a cagione della sua genericità, non ha fornito, infatti, alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa della ricorrente (vedi Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886- 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la