Cassation court dismisses appeal against home detention order due to sufficient investigative motivation and proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gianluca De Cubellis against a home detention order confirmed by the Rome Trial Court. The appellant argued that the lower court's reasoning was a mere copy-paste lacking specific analysis of evidence regarding money laundering and fraud, and that the measure was disproportionate. The court rejected these claims, finding the trial judge's detailed assessment of financial flows and the risk of re-offending after prior release to be fully motivated and legally sound under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that a cassation appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the lower court's decision contains a coherent and specific analysis of the evidence and the proportionality of the coercive measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: De Cubellis Gianluca nato a Roma il 22/12/1975 rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Leto, di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 04/12/2024 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate in data 19/03/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. Domenico Leto, non ha depositato conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava, salva l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., il provvedimento emesso il 28/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato a Gianluca De Cubellis la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 512 bis e 648 ter cod. pen. (capi 2 e 8 di imputazione provvisoria).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. contestato al capo 2). L’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata è semplicemente un “copia-incolla” del provvedimento applicativo della misura cautelare e non contiene alcun confronto con le deduzioni difensive sviluppate nell’istanza di riesame.
Il Tribunale ha fondato il giudizio di gravità indiziaria in capo a De Cubellis utilizzando il dato, già valorizzato dal giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’utenza 06-77204839, intestata alla zia dell’indagato, sarebbe stata utilizzata sino al giugno 2019 per la gestione on line del conto corrente bancario n. 5095 intestato alla Future Solar s.r.l. e acceso presso la banca di Credito Cooperativo di Roma. Tale dato è fallace in quanto le indagini svolte non hanno affatto accertato che tale utenza gestisse il conto corrente in questione, ma una circostanza diversa, del tutto neutra, e cioè che dalla stessa partivano telefonate verso istituti di credito in generale.
Il Tribunale ha altresì dato rilievo ad una serie di conversazioni telefoniche che, tuttavia, non possono essere poste a fondamento della valutazione di gravi indizi per il reato di cui all’art. 512 bis cod. proc. pen. commesso tra il giugno ed il luglio 2019 poiché esse si riferiscono ad un periodo successivo, ossia ottobre- novembre 2019. È lo stesso collegio della cautela che, nell’identificare De Cubellis con il “KING” oggetto delle conversazioni intercorse tra Sfera e Guerci che lo descrivevano come colui il quale si era reso irreperibile sul territorio nazionale trasferendosi a Miami e in Costarica, così da non consentire l’accesso on line al conto corrente, colloca temporalmente tali colloqui proprio nell’autunno del 2019.
In ogni caso, l’identificazione dell’indagato nel soggetto soprannominato “King” è priva di fondamento non avendo le indagini accertato l’esistenza di viaggi nell’anno 2019 da parte di De Cubellis in talipaesi, del resto la circostanza va esclusa anche alla luce della documentazione allegata al ricorso (di cui è chiesta l’acquisizione) e cioè dello storico delle entrate ed uscite dal territorio statunitense registrato sul portale ufficiale della agenzia doganale e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti, visibile inserendo nel portale medesimo i dati del passaporto in uso all’indagato dal 2012 al 2022 e di quello nuovo. 2.2.
Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. contestato al capo 18). Anche con riferimento a tale addebito, l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata è semplicemente un “copia-incolla” del provvedimento applicativo della misura cautelare e non prende in considerazione la precisa doglianza della difesa con la quale, in sede di riesame, si deduceva che il capo di incolpazione colloca la condotta illecita attribuita a De Cubellis nel luglio 2019 (trasferimento in data 4 luglio 2019 da parte dell’indagato, in concorso con Sfara, della somma di euro 23.383,88 dal conto corrente n. 5095 della banca di credito cooperativo di Roma intestato alla Future Solar s.r.l. di Nettuno su un conto corrente tedesco), ma in tale periodo le operazioni finanziarie sul rapporto bancario di cui sopra avvenivano attraverso l’utenza telefonica 327-5917125 utilizzata da Sfara e non da De Cubellis, il quale, pertanto, non può identificarsi nell’autore di quel trasferimento di denaro potendo, al più, a lui addebitarsi la diversa e distinta operazione di spostamento della somma di euro 28.980,00 effettuata nel successivo meso di novembre, tuttavia estranea alla contestazione. 2.3.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
b) e e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 275 del codice di rito e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari specialpreventive, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari ed inidoneità di altre cautele meno afflittive. Premesso che il Tribunale del riesame ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., il costrutto argomentativo in merito alla sussistenza di esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione del reato è del tutto illogico e privo di fondamento. I fatti contestati risalgono all’anno 2019 e, dunque, la misura è stata applicata a distanza di ben 5 anni dagli stessi in assenza di rischio di recidiva, attuale e concreto; diversamente da quanto affermato dal collegio, i trasferimenti di denaro addebitati all’indagato non sono plurimi, ma uno solo effettuato nel novembre 2019.
3. Con motivo aggiunto depositato in data 17/03/2025, proposto in relazione alla prime due doglianze del ricorso principale, la difesa ribadisce come l’indagato non si identifichi nel soggetto denominato KING, oggetto delle conversazioni telefoniche intercorse tra Sfara e Guerci e asseritamente irreperibile sul territorio nazionale in quanto trasferito a Miami ed in Costa Rica. Ad ulteriore sostegno allega la dichiarazione asseverata dalla Repubblica del Costa Ricanella quale si dà atto, a seguito di verifica effettuata tramite passaporti, che De Cubellisnon si è mai recato in tale stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo ed il secondo motivo (con correlato motivo aggiunto) non sono consentiti per le ragioni che si vanno ad esporre. 2.1. Va preliminarmente esaminata la richiesta con la quale si chiede l’acquisizione dei documenti allegati al ricorso principale e al motivo aggiunto volti a dimostrare che l’indagato nell’anno 2019 non aveva effettuato viaggi negli Stati Uniti ed in Costa Rica. Tale carteggio non può trovare ingresso in questa sede dovendosi richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (che si ribadisce) secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “ prova nuova” e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito, che è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT/Moretti, Rv. 277609-01;
Sez. 1 n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 3 n. 24417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188). La produzione è irricevibile avendo ad oggetto documenti, da un lato, non esibiti nel precedente grado cautelare (quella allegata al ricorso principale) e, dall’altro, redatti in data successiva alla decisione del Tribunale (apostilla del Ministero della Repubblica del Costa Rica recante la data del 30/01/2025 con relativa asseverazione); né la difesa ricorrente ha dimostrato di non avere potuto esibire tale carteggio in sede di riesame. 2.2.
Tanto premesso, le doglianze relative alla mancanza ed illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli 512 bis e 648 ter cod. pen. contestati a De Cubellis nell’imputazione provvisoria sono in realtà volte a pretendere in questa sede non solo una valutazione di merito rispetto ad elementi mai sottoposti all’attenzione del giudice del riesame, ma anche una alternativa lettura delle circostanze esaminate dal Collegio della cautela che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine e motivatamente sussunto – con giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza - la condotta dell’indagato nello schema legale dei delitti di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio. 2.2.1.
Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.
U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti dichiarative e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela. 2.2.2.
Richiamati tali principi, va osservato, ben diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, che l’ordinanza impugnata non costituisce un mero “copia- incolla” del provvedimento applicativo della misura cautelare, senza alcun confronto con le deduzioni proposte con l’istanza di riesame. Il collegio della cautela ha infatti richiamato l’ordinanza genetica solo nella parte descrittiva delle articolate e complesse risultanze investigative, provvedendo poi, con autonoma motivazione, ad esaminare e vagliare i motivi di censura prospettati che ha disatteso con argomenti congrui e coerenti alla piattaforma indiziaria previamente illustrata (pagg. 43-45 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al delitto contestato al capo 2 (art. 512 bis cod.pen.), ha evidenziato come la lettura unitaria delle evidenze disponibili portava ad affermare che l’indagato Cubelli era da identificarsi, unitamente a Sfara Nicolò, in uno dei gestori occulti della società Future Solar con sede in Nettuno, utilizzata per la realizzazione di una frode fiscale attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e le cui quote e cariche erano state intestate fittiziamente ad altri soggetti, meri prestanomi. Ha dato conto, in particolare, che l’odierno ricorrente si era occupato delle operazioni finanziarie eseguite tramite home banking sul conto corrente bancario n. 5095 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma ed intestato a tale società valorizzando al riguardo che esse erano state effettuate fino al giugno 2019 attraverso l’utenza fissa della zia di De Cubellis collegata ad un appartamento in via Pomezia 30 ed utilizzata pressochè esclusivamente a tale scopo; l’attività captativa portava inoltre ad identificare era altresì emerso che De Cubellis nel soggetto (menzionato con il soprannome “KING”) che i coindagati Sfara e Guerci, nell’ottobre- novembre 2019, avevano cercato di rintracciare in quanto resosi irreperibile sul territorio nazionale, così da impedire loro l’accesso al conto corrente in questione per utilizzarne la provvista.
In relazione a tale ultimo profilo, il Tribunale ha valorizzato in modo non illogico le conversazioni intercorse tra Sfara e Guerci da cui risultava come la ricerca di “KING” era stata effettuata proprio nello stabile di via Pomezia al citofono recante il nominativo De Cubellis, immobile nella disponibilità, all’epoca, di tale famiglia ed adibito ad ufficio del soggetto ricercato che aveva a loro riferito di trovarsi in Costa Rica e di essere prossimo a rientrare a Miami, assumendosi l’impegno di effettuare in loro favore un bonifico; ha dato altresì conto del fatto che il soprannome “King” era stato rinvenuto nella chat del padre di De Cubellis ed associato ad un’utenza con prefisso degli Stati Uniti.
Quanto al delitto di autoriciclaggio di cui al capo 8), il Tribunale, sempre in ottica non parcellizzata ma correttamente volta ad una valutazione unitaria delle risultanze investigative, ha esaustivamente richiamato le movimentazioni di ingenti somme di denaro provento di delitto (pari a più di ottantamila euro) dalla società Gigasystem s.r.l. (di fatto gestita da Sfara) alla Future Solar s.r.l. (di fatto amministrata da De Cubellis) che le aveva ricevute proprio sul conto n. 5095 gestito in prima persona dall’odierno ricorrente e, immediatamente dopo, le aveva in parte trasferite (euro 23.383,88, proprio come indicato nella imputazione provvisoria) su un conto corrente tedesco gestito da una società di intermediazione inglese e, con successive operazioni, le stesse erano state poi bonificate sul conto della Gigasystem s.r.l. 3.Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari specialpreventive, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari ed inidoneità di altre cautele meno afflittive.
Il Tribunale ha sviluppato un apparato giustificativo più che congruo (pagg. 47 e 48 dell’ordinanza impugnata) con riferimento in primo luogo alla attualità del pericolo reiterazione di reati, ravvisato pur a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti e della esclusione dell’aggravante della agevolazione mafiosa che ha espressamente ritenuto circostanze recessive. Sul punto ha valorizzato la gravità dei fatti di reato, le numerosissime pendenze giudiziarie per violazioni finanziarie e societarie commesse in epoca non solo antecedente, ma anche coeva e successiva agli illeciti oggetto di imputazione provvisoria, lo stato di disoccupazione, nonché la circostanza che le condotte in scrutinio erano state realizzate da De Cubellis appena dopo la scarcerazione avvenuta nell’ambito di un altro procedimento per il quale era stato attinto da misura cautelare con restrizione in carcere e successiva custodia domiciliare.
Anche sotto il profilo della proporzionalità e della adeguatezza della misura applicata nell’ordinanza genetica, il collegio della cautela ha compiutamente adempiuto all’obbligo motivazione in aderenza ai criteri indicati nell’art. 275 cod. proc. pen. e con apprezzamento discrezionale che ha una sua precisa logica, evidenziando come la commissione dei fatti oggetto di giudizio dopo essere stato posto in custodia cautelare per illeciti pregressi rendeva evidente l’insufficienza di presidi non coercitivi a fronteggiare il pericolo di reiterazione.
A fronte di una motivazione ampia ed articolata, il motivo proposto risulta generico e, confrontandosi solo apparentemente con essa, anche aspecifico.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento de