Cassation appeal dismissed because the court's order rejecting a complaint is explicitly non-appealable under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's order rejecting a complaint is explicitly non-appealable under Italian law. The appellants argued the order was invalid due to an error in calculating the time limit for filing the complaint, which they claimed should have been suspended during the summer holiday period. The court rejected this argument, stating that while the remedy for missing a deadline exists, it is a request for revocation, not a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The order rejecting a complaint under Art. 410-bis c.p.p. is expressly non-appealable via cassation; the only available remedy for procedural defects is a request for revocation before the issuing judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: Calabrese Ernesto nato a Palermo 04/04/1952 Calabrese Elena nata a Palermo il 22/01/1951 rappresentati e difesi entrambi dall’avv. Giuliana Vittoria Conte e dall’avv. Giovanni Palermo, di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 30/10/2024 dal Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto; lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso; preso atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile, in quanto non tempestivo, il reclamo presentato in data 14/09/2024, ai sensi dell’art. 410 bis cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso il 26/08/2024 dal Giudice di Pace di Enna nell’ambito del procedimento n. 20/2024 RGNR in relazione al quale il pubblico ministero aveva avanzato richiesta in tal senso con successiva opposizione proposta dalle persone offese Calabrese Ernesto e Calabrese Elena.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia nell’interesse di entrambe le persone offese proponendo un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 410 bis del codice di rito e dell’art. 1 legge n. 742 del 1969. Rileva il ricorrente che il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in quanto presentato oltre il termine quindicinale previsto dall’art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen. che ha calcolato a decorrere dal giorno 26/08/2024 (data di notifica alle persone offese del decreto di archiviazione) e che, dunque, esso fosse decorso al momento del deposito (14/09/2024).
Il giudice, tuttavia, nel computo del termine in questione avrebbe dovuto considerare che la notifica del provvedimento reclamato è stata eseguita alle persone presso lo studio dei difensori (a mezzo PEC) durante il periodo di sospensione feriale previsto dall’art. 1 legge n. 742 del 1969, in virtù del quale il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1 al 31 agosto e - ove abbia inizio durante il periodo di sospensione ( come nel caso di specie)- l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il termine per proporre reclamo decorreva, dunque, dal 1 settembre 2024 e non dal 26 agosto e pertanto il reclamo era stato proposto tempestivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili essendo stati proposti avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. L’art. 410-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 33, della legge n. 103 del 23/06/ 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice di rito) consente la presentazione di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione, ma esclude che contro la decisione sul reclamo medesimo (indicata espressamente come “ non impugnabile”) sia proponibile ricorso per cassazione per dedurne la illegittimità per uno dei vizi indicati nell’art. 606 cod. proc. pen., come nel caso di specie ove il ricorrente denunzia la violazione di legge per erronea valutazione di intempestività del reclamo.
Il provvedimento qui censurato è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, tuttavia alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito - come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che il collegio ribadisce- quale rimedio per ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato al medesimo giudice che l’ha pronunciato (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/ Galanti, Rv. 281693;
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi c/ Bottari, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/201, Cecchi, Rv. 272956).
2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, non va invece disposta la condanna al versamento di un’ammenda, in ragione della sussistenza del diritto di esperire il rimedio avverso l’atto gravato, pur essendo risultata errata la scelta dello strumento impugnatorio. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre