Ordinanza — n. 22564/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: D'onofrio Giulia nato a ROMA il 30/07/2000 Lisieri Damiano nato a ROMA il 19/01/1997 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; preso atto che si procede con rito de plano
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22564/2025 — snpen · Corte di Cassazione: o la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: D'onofrio Giulia nato a ROMA il 30/07/2000 Lisieri Damiano nato a ROMA il 19/01/1997 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; preso atto che si procede con rito de plano
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o la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: D'onofrio Giulia nato a ROMA il 30/07/2000 Lisieri Damiano nato a ROMA il 19/01/1997 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; preso atto che si procede con rito de plano
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/03/2025 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2024, appellata da Giulia D’Onofrio e Damiano Lisieri, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha ridotto la pena in anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensore di fiducia: la D’Onofrio eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la mancata valutazione di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il Lisieri l’erronea determinazione della pena base, con conseguenze su quella finale, nonché l’illegalità della pena stessa, perché inferiore al minimo edittale prevista dalla norma incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599- bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale.
Risulta così che i motivi di ricorso del Lisieri sono, per un verso, non deducibili in cassazione, perché il risultato del calcolo finale della pena è conforme a legge, e, per altro, manifestamente infondati, corrispondendo il trattamento sanzionatorio a quanto concordato tra le parti; la censura della D’Onofrio è del pari eccentrica rispetto al giudizio di legittimità, avendo ad oggetto una questione, la punibilità per il reato contestato, oggetto di rinuncia. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della