Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under criminal procedure code articles 581 and 591.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law and lacked the required specificity under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the trial court's decision to impose a residence ban and daily reporting obligations, arguing flaws in the reasoning regarding the gravity of evidence and the victim's state of mind. The court rejected these arguments, affirming that the trial judge properly analyzed the circumstantial evidence linking the defendants to the fraud scheme and the necessity of the restrictive measures to prevent further crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation against a decision on personal precautionary measures is inadmissible if it is presented for reasons not permitted by law or lacks the specific grounds required by the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Voturno Alessandra nato a ROMA il 10/12/1974 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/02/2025 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame cautelare, in parziale riforma dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 03/02/2025 – applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di Alessandra Voturno, nel procedimento a suo carico per il reato di tentata truffa aggravata, in concorso con Andrea Dulcetti - ha sostituito la misura con quella del divieto di dimora in Roma e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria. In sintesi, sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza per avere la Voturno ingenerato nella persona offesa Lina Frate il timore del pericolo – del tutto immaginario – per la salute della figlia, così ottenendo la consegna di denaro per evitare conseguenze pregiudizievoli per quest’ultima, con l’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n.2, cod. pen. (è stata invece esclusa quella della minorata difesa di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.).
2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi con i quali eccepisce: il vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria, senza effettivo riscontro delle censure articolate con i motivi aggiunti del 19 febbraio 2025, tese ad evidenziare le ragioni della presenza della Voturno e del Dulcetti nell’abitazione della vittima (esecuzione di lavori su incarico di un’agenzia di servizi) e la loro estraneità alla condotta dell’anonimo interlocutore telefonico, autore del raggiro; vizio di motivazione in ordine all’induzione in errore della vittima, la quale aveva prontamente reagito e coinvolto la figlia prima di consentire l’accesso nella propria abitazione, in tal modo dimostrando di non essere stata raggirata; vizio di motivazione in ordine alla congiunta applicazione delle misure cautelari, nonostante gli specifici motivi di censura circa l’insussistenza di pericolo di reiterazione criminosa (il motivo riguarda espressamente il vizio di motivazione e non la violazione di legge per l’eventuale incompatibilità fra le due misure).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2. Per quanto riguarda i gravi indizi di colpevolezza (primo e secondo motivo di ricorso) è appena il caso di ribadire che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
3. Ciò premesso, nel caso in esame si rileva che il Tribunale ha esaminato con rigore di analisi la posizione della ricorrente riportando i fatti rilevanti alla stregua dei riscontri investigativi effettuati (l’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione dell’anziana vittima ove si trovavano la Voturno con il complice, senza alcuna plausibile giustificazione; la telefonata ricevuta poco prima dalla donna nel corso della quale un uomo le aveva prospettato il grave pericolo per la figlia e la richiesta di denaro per scongiurarlo, che sarebbe stato prelevato a breve; la verifica effettuata dalla persona offesa presso la figlia che aveva a sua volta allertato le forze dell’ordine).
Le argomentazioni difensive risultano adeguatamente esaminate, concludendosi nel senso che i fatti descritti nel verbale di arresto non potevano essere diversamente interpretati, posto che le giustificazioni addotte dal Dulcetti non erano risultate credibili, non avendo costui dimostrato che la sua presenza era determinata da motivi di lavoro, mai richiesti dalla vittima; quanto al collegamento con la telefonata con l’anonimo interlocutore, l’ordinanza impugnata ha posto in evidenza la tempistica degli eventi (pochi minuti dopo i due indagati si erano presentati presso l’abitazione della Frate) e, con specifico riferimento alla Voturno, la condotta concorsuale, desumibile anche in questo caso da circostanze univoche (il collegamento con il Dulcetti, l’estraneità a qualsiasi attività nell’interesse della vittima, l’asserito espletamento di un proprio lavoro, la proprietà dell’auto utilizzata per recarsi con il complice a casa della Frate).
Inoltre, sebbene la persona offesa sia stata in grado di reagire evitando che l’azione delittuosa intrapresa in suo danno si completasse, i raggiri posti in essere avevano un’indubbia portata offensiva, secondo un consolidato schema truffaldino, teso ad approfittare dello stato di ansia creato nella vittima per ottenere un profitto ingiusto, con nocumento altrui.
4. Anche per quanto attiene alle esigenze cautelari, che l’ordinanza impugnata ha inteso affievolire rispetto al provvedimento genetico, la motivazione è immune da vizi logici, ritenendosi, per un verso, che il pericolo di recidiva non possa escludersi – in ragione delle modalità dell’azione e della capacità a delinquere, desumibile anche dagli strumenti atti allo scasso, rinvenuti nell’auto e sottoposti a sequestro – e, per altro, che il divieto di dimora di Roma, ove i fatti sono avvenuti, e il controllo quotidiano presso l’autorità di Pubblica Sicurezza siano presidi idonei a contenere il rischio di reiterazione dei reati. P.Q.M Dichiara inammissibile il