Cassation court annuls appeal judgment declaring crime extinguished by prescription during proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment which had declared the crime extinguished by prescription. The defendants argued for acquittal based on the statute of limitations, while the civil party contended the crime remained active. The court ruled that although the crime was technically extinguished by the time of the appeal, the procedural relationship established during the trial justified annulling the judgment without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription during the pendency of a cassation appeal, the appeal is admissible if not manifestly unfounded, but the judgment declaring extinction must be annulled without remittal to preserve the procedural relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: Feliziani Riccardo nato a TERNI il 19/10/1970 La Bella Simona nato a TERNI il 03/04/1972 PARTE CIVILE Jack Daniel's Properties inc. ente generico avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati contestati e ritenuti in sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 09/07/2024 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 16/09/2022 dal Tribunale di Terni, con la quale Simona La Bella e Riccardo Feliziani erano stati condannati alla pena di mesi di due mesi di arresto, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di incauto acquisto (art.712 cod. pen.), così riqualificate le originarie imputazioni ex artt. 474 e 648 cod. pen.
2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con separati atti di impugnazione, tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di un unico ed identico motivo con il quale eccepiscono la violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Non può tenersi conto delle conclusioni presentate nell’interesse dei ricorrenti, pervenute tramite pec del 22 aprile 2025, nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono ritenersi inammissibili perché basati su un motivo che, ancorché, infondato presentava all’epoca di proposizione dell’impugnazione margini di incertezza. Come correttamente rilevato in premessa nella sentenza impugnata, il reato non è prescritto, dovendosi computare la sospensione di un anno e sei mesi, a norma della legge n. 103 del 2017 (cd. legge Orlando). La corte territoriale ha aderito ad un orientamento interpretativo del giudice di legittimità che all’epoca era maggioritario, ma non univoco; l’opzione ermeneutica, condivisa dalla corte di merito, ha trovato conferma nella decisione delle sezioni unite, successiva alla proposizione del ricorso in esame, che ha precisato, appunto, che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (Sez.
U, 12/12/2024, Polichetti). Poiché il reato in questione, di natura contravvenzionale, risale al 13 dicembre 2017, al termine massimo di cinque anni deve aggiungersi, pertanto, il suddetto periodo di sospensione; inoltre, nel corso del procedimento di primo grado si sono verificati due periodi di sospensione della prescrizione (sessantaquattro giorni ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in quanto l’udienza fissata per il 23 aprile 2020, nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, era stata rinviata d’ufficio; sessantadue giorni per il rinvio dell’udienza del 12 novembre 2020, per legittimo impedimento del difensore).
Il termine, quindi, con scadenza al 7 ottobre 2024, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza di appello, il 09 luglio 2024.
2. L’ammissibilità del ricorso – attesa la non manifesta infondatezza della censura – e l’instaurazione del rapporto processuale consentono, tuttavia, di tener conto dell’ulteriore lasso temporale e di dichiarare estinto il reato per decorso del termine prescrizionale nelle more della definizione del giudizio di legittimità; la sentenza impugnata va per tale ragione annullata senza rinvio. Le statuizioni civili, non oggetto di contestazione, sono confermate. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estint