Court annuls acquittal for tire damage on public road, ruling private prosecution requirement was met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's acquittal of Zeidan Mohamad regarding the damage to tires parked on a public road. The defendant argued the act was decriminalized, but the prosecution successfully demonstrated that the specific aggravating circumstance of damaging property exposed to public faith triggered a private prosecution procedure. Consequently, the court ruled the acquittal invalid because the necessary procedural step for private prosecution was not properly addressed, mandating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, comma secondo, cod. pen.; Art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 31/2024: The court established that damage to property exposed to public faith remains a criminal offense subject to private prosecution, invalidating acquittals where the procedural requirement for such prosecution was not satisfied.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona avverso la sentenza in data 18/09/2024 del Tribunale di Ancona emessa nei confronti di Zeidan Mohamad, nato in Siria il 16/05/1966; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate in data 14/04/2025 dal sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgi, con le quali è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso; lette le conclusioni scritte depositate in data 07/05/2025 dell’avv.
Antonella Andreoli, difensore dell’imputato, con le quali è stata chiesta, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto; preso atto che l’avv. Marco Polita, difensore della parte civile Zydan Alessandro, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona assolveva Zeidan Mohamad dal delitto di cui all’art. 635, comma secondo, cod. pen. (danneggiamento degli pneumatici di una vettura parcheggiata sulla pubblica via, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede) perché fattispecie non più prevista dalla legge come reato in quanto depenalizzata con il D.vo 15/01/2016 n. 7 e pertanto degradata a mero illecito civile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
b) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 635 cod. pen. Rileva l’impugnante che il danneggiamento di cose esposte per consuetudine o necessità o destinazione alla pubblica fede è tuttora fattispecie di rilievo penale contemplata all’art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen., con richiamo all’art. 625 n. 7 cod. pen.; che nella condotta descritta in imputazione risulta contestata in fatto l’aggravante dell’avere commesso l’azione di danneggiamento su bene esposto alla pubblica fede ed il giudice non ne aveva escluso la sussistenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è ammissibile e fondato.
2. Quanto al preliminare profilo di ammissibilità della proposta impugnazione, non pertinenti si palesano le deduzioni del difensore dell’imputato contenute nelle (peraltro tardive) conclusioni scritte in punto di inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. L’ufficio della pubblica accusa non ha proposto appello avverso la sentenza assolutoria di cui in epigrafe, bensì ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 3.Tanto premesso, l’imputazione addebita a Zeidan Mohamad il delitto di danneggiamento, con contestazione in fatto dell’aggravante dell’avere serbato la condotta su beni esposti a pubblica fede (pneumatici montati sulla vettura di proprietà di Zydan Alessandro, parcheggiata sulla strada pubblica), che non è fattispecie depenalizzata in virtù del D.lgs n. 7/2016; né il Tribunale ha escluso la configurabilità in concreto della aggravante di cui sopra.
Va tuttavia evidenziato che tale illecito penale è divenuto procedibile ad iniziativa di parte. L'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in sintesi correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha infatti modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede".
L'art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024, ha previsto che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, 2 n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte dovendosi verificare, nel caso di specie, il profilo della procedibilità per il reato in contestazione, risulta proposto rituale e tempestivo atto di querela da parte della persona offesa Zydan Alessandro proprio con riferimento all’episodio di danneggiamento del 20/12/2020 contestato nell’imputazione. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona in diversa composizione per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugn