Sentenza — n. 22555/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 18/12/2024 il Tribunale di Trapani ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Rossella Maggio avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Marsala del 20/11/2024 in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (invasione arbitraria di un appartamento in Marsala, di proprietà dello IACP).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen, art. 1591 cod. civ, art. 633 cod. pen; Sentenza — n. 22555/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Maggio Rossella nato a MARSALA il 02/11/1998 avverso l'ordinanza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. ALESSANDRO CASANO del foro di Marsala, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18/12/2024 il Tribunale di Trapani ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Rossella Maggio avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Marsala del 20/11/2024 in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (invasione arbitraria di un appartamento in Marsala, di proprietà dello IACP).
2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione la Maggio, tramite il difensore di fiducia, eccependo la carenza del requisito del periculum di cui all’art. 321 cod. proc. pen., posto che lo IACP aveva autorizzato per facta concludentia l’occupazione dell’immobile, avanzando richiesta di pagamento per la relativa indennità, tramite invio di bollettini, ed incassando le somme, senza pretendere il rilascio; non vi era, pertanto, il rischio concreto che altri potesse occupare l’appartamento o che l’indagata – che si era autodenunciata – protraesse il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato.
2. La ricorrente non contesta il fumus del reato (l’illegittima occupazione di un alloggio popolare), sostenendo la successiva regolarizzazione della propria posizione, a seguito dell’accettazione da parte dell’ente proprietario dell’indennità di occupazione, situazione che porterebbe ad escludere quanto meno il pericolo derivante dal ritardo nel rilascio, peraltro mai intimato. La censura, già sottoposta all’esame del tribunale, non si confronta con la motivazione a riguardo del provvedimento impugnato che ha correttamente rilevato:
a) l’accettazione da parte dello IACP dei pagamenti a titolo di indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., senza legittimazione a permanere nell’alloggio;
b) l’insussistenza di un’obbligazione contrattuale o di altro negozio giuridico legittimante la detenzione;
c) il rischio di protrazione delle conseguenze del reato, posto che la condotta delittuosa della ricorrente continua ad essere di ostacolo alla destinazione pubblica dell’immobile ed agevola la commissione di reati analoghi.
3. La Corte ha più volte ribadito che l'occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall'Istituto Autonomo Case Popolari integra gli estremi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche nel caso in cui l'occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione (Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Ianniccella, Rv. 237357, in motivazione si è precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto;
Sez.2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 ha precisato che integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi occupa sine titulo un alloggio in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari, anche se con l'acquiescenza di fatto di detto ente pubblico.).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de