Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally signed the petition instead of using a registered defense attorney. The appellant argued that a notarized signature by a lawyer sufficed, but the court held that the 2017 legislative amendments to the Code of Criminal Procedure strictly require the act to be signed by a member of the special bar. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, leading to immediate dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered on the special bar; a personal signature by the party or a notarized signature by a lawyer does not cure the defect, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Marchiotto Mirko, nato a Villafranca di Verona il 11/05/1976 - CUI 01CW269 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona in data 5 ottobre 2022, nei confronti di Mirko Marchiotto in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione — sottoscritto dalla parte personalmente, con autentica del difensore in calce — deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la mera autentica della sottoscrizione, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01, in tema di delega al deposito dell'atto).
4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1