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Sentenza — n. 22525/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22525/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato gli appelli proposti da Domenico Cichello e Angela Pititto avverso le ordinanze del Tribunale dibattimentale di Vibo Valentia in data 22 aprile e 23 luglio 2024, che avevano a loro volta rigettato le istanze di revoca del sequestro della ditta Super Auto di Pititto Angela, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 512-bis e 416- bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 578-bis cod. proc. pen, artt. 240 cod. pen, art. 512-bis cod. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22525/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella, non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.9. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore Andrea Mantella. 3.10. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di lecita provenienza delle risorse finanziarie utilizzate nel 2017 per avviare nuovamente l'attività di vendita della Super Auto. 3.10-bis. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, sub specie di travisamento della prova, con riferimento all'affermata pertinenza dei beni aziendali al reato associativo. 3.11.

Parole chiave

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occultamento di beni impiego illecito di valori patrimoniali trasferimento di patrimonio titolarità economica danno patrimoniale procurato con astuzia fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione Domenico Cichello e Angela Pititto, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen
Violazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto i fatti contestati risulterebbero consumati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Novella.4.
artt. 240 cod. pen
Ricorso di Angela Pititto La difesa eccepisce la violazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 512-bis cod. pen
e la carenza di motivazione, con riferimento all'affermazione del Tribunale - in risposta alle deduzioni difensive che allegavano l'intervenuta prescrizione del delitto ex art. 512-bis cod. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 321, comma 3, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di 1. Cichello Domenico, nato a Vibo Valentia il 05/12/1972 2. Pititto Angela, nata a Laureana di Borrello il 19/03/1973 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato gli appelli proposti da Domenico Cichello e Angela Pititto avverso le ordinanze del Tribunale dibattimentale di Vibo Valentia in data 22 aprile e 23 luglio 2024, che avevano a loro volta rigettato le istanze di revoca del sequestro della ditta Super Auto di Pititto Angela, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 512-bis e 416- bis.1 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione Domenico Cichello e Angela Pititto, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso di Domenico Cichello 3.1. Motivazione meramente apparente, ricompresa in poche righe di natura schiettamente tautologica, in tema di mancato dissequestro. 3.2. Violazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in difetto di strumentalità tra il reato contestato e il patrimonio aziendale e di esplicitazione di un concreto periculum in mora. 3.3. Mancanza della motivazione riguardo alla omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di sopravvenienze tali da legittimare la revoca del sequestro (in particolare, le emergenze istruttorie all'esito del dibattimento). 3.4.

Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori (peraltro, inattendibili per imprecisione e contraddittorietà), non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.5. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore Emanuele Mancuso. 3.6. Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Emanuele Mancuso, per mancata precisazione in ordine alla qualità o meno di socio occulto di Accorinti. 3.7. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore Angiolino Servello. 3.8.

Inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella, non essendosi indicata la fonte di cognizione dei fatti qui rilevanti. 3.9. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive sulla intrinseca inattendibilità del collaboratore Andrea Mantella. 3.10. Carenza della motivazione, per omessa risposta alle deduzioni difensive in tema di lecita provenienza delle risorse finanziarie utilizzate nel 2017 per avviare nuovamente l'attività di vendita della Super Auto. 3.10-bis. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, sub specie di travisamento della prova, con riferimento all'affermata pertinenza dei beni aziendali al reato associativo. 3.11.

Violazione di legge, poiché la sentenza di primo grado aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di trasferimento fraudolento ascritto a Cichello, risultando pertanto irrituale la confisca per equivalente. 3.12. Violazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto i fatti contestati risulterebbero consumati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Novella.4. Ricorso di Angela Pititto La difesa eccepisce la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione, con riferimento all'affermazione del Tribunale - in risposta alle deduzioni difensive che allegavano l'intervenuta prescrizione del delitto ex art. 512-bis cod. pen. (a cui il provvedimento genetico aveva espressamente correlato l'ablazione, senza nessun accenno a finalità di confisca) - che il vincolo avrebbe dovuto intendersi viceversa connesso alla distinta partecipazione ad associazione mafiosa, per la quale era stato condannato il marito della ricorrente, Domenico Cichello.

5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati, nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.

2. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro del 12 dicembre 2019 ha, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo dell'impresa Super Auto di Pititto Angela, in relazione al delitto di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. ascritto, al capo L7, a Domenico Cicchello. Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Vibo Valentia, tra l'altro, ha condannato Domenico Cichello in relazione al solo reato associativo a lui contestato sub A, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui al citato capo L7, estinto per intervenuta prescrizione, e disponendo, ai sensi degli artt. 240, 240-bis e 416-bis, settimo comma, cod. pen., la confisca di «Super Auto di Pititto Angela».

Il medesimo Giudice dibattimentale, in sede di incidente cautelare, con i provvedimenti del 22 aprile 2024 e del 23 luglio 2024 ha rigettato le richieste di revoca del sequestro dell'autosalone Super Auto, con restituzione all'avente diritto Angela Pititto. In entrambi i casi, il mancato accoglimento delle istanze difensive è stato espressamente fondato sulla confisca dei beni de quibus disposta con la pronuncia di primo grado. Il Tribunale vibonese, provvedendo sui due appelli riuniti quale giudice dell'impugnazione cautelare di merito, ha ribadito come - ferma restando l'intervenuta prescrizione del delitto di interposizione fittizia (in relazione al quale soltanto era stata originariamente disposta la misura reale, nei confronti di Cichello, titolare di fatto, e di Petitto, intestataria formale), con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio - Cichello era stato condannato, in quella sede, per partecipazione ad associazione mafiosa, con conseguente confisca dell'azienda suddetta, ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., «in guarito bene servito o destinato a commettere il reato di associazione mafiosa nei termini sopra descritti, risultando compiutamente descritto in sentenza il rapporto tra la res ed il reato per cui è intervenuta condanna» (p. 12).

3. I profili di censura proposti da entrambi i ricorrenti in ordine alla omessa o errata risposta alle doglianze difensive sul mantenimento del sequestro a seguito del proscioglimento per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. sono fondati. La richiesta cautelare, come visto, era stata espressamente avanzata e accolta in relazione al solo delitto di cui al capo L7 (cfr. il provvedimento genetico, pp. 1141-1142). È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, che il rapporto tra misure cautelari reali e provvedimento non definitivo di confisca è connotato dalla radicale diversità delle ragioni giustificatrici dei due istituti: il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca rende la stessa non irrevocabile; tale situazione, a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione, che continua ad essere rappresentato, pro tempore, dall'originario provvedimento di sequestro:

«il bene [...] finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato» (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946-01; Sez. 2, n. 27889 dell'11/05/2022, Aloe, Rv. 283634- 01; Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, non mass.; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240-01). Nel caso di specie, dunque, la confisca, ad oggi non definitiva, del complesso di beni aziendali sottoposto a sequestro preventivo non costituisce il titolo legittimante la temporanea anticipazione del vincolo ablatorio (qualità riconoscibile solo ed esclusivamente al provvedimento ex art. 321 cod. proc. pen.) e non può, di per sé sola, giustificare la mancata restituzione all'avente diritto.

L'apparato motivazionale posto a corredo del rigetto degli appelli, incentrato unicamente sulle statuizioni rese nel giudizio di cognizione, non ha tenuto conto della distinta funzione e collocazione sistematica del provvedimento cautelare, oggetto delle originarie istanze di revoca e dei successivi atti di appello, e della statuizione contenuta nella decisione di primo grado.

4. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, per nuovo esame. Le ulteriori censure restano assorbite. 4 6)(1 Il giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo esame degli appelli, terrà conto dei rilievi sòpra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d