Italian court annuls trial judgment for damage to public property due to lack of private prosecution requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision dismissing the case against Rhimi Hichem for damaging public property. The trial court incorrectly ruled that no prosecution could proceed due to a missing private complaint, ignoring the specific legal regime for offenses against public goods. The court held that while some damage to public property requires a private complaint, the specific items damaged in this prison case fell under the category requiring automatic prosecution by the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.; Art. 625, n. 7, cod. pen.: The court established that damage to public property is prosecutable ex officio unless the specific items are exposed to public faith, in which case a private complaint is mandatory.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Rhimi Hichem, nato in Tunisia il 08/07/1981 avverso la sentenza del 19/11/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Simone Rosario Matraxia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Hichem Rhimi, in relazione al reato di cui all'art. 635, secondo e sesto comma, cod. pen., per mancanza di querela.
2. Ricorre per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo la violazione di legge, avuto riguardo al regime di procedibilità effettivamente delineato dagli artt. 635 e 625, n. 7, cod. pen.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce, per quanto qui rileva, «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le [...] cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625» (ovvero le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»). Secondo il successivo sesto comma della medesima disposizione (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, così da uniformare la disciplina della procedibilità per il delitto di furto e per quello di danneggiamento), «Nei casi previsti dal [...] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. [...]».
Risultano, dunque, ad oggi, procedibili - a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le sole cose esposte alla pubblica fede; - di ufficio, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le altre cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell'art. 625, come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).3. Nel caso di specie, la rubrica imputativa ha espressamente ascritto all'imputato la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato arredi e componenti dell'impianto elettrico, esistenti presso la Casa di reclusione di Barcaglione e, quindi, all'interno di un ufficio o stabilimento pubblico (nonché destinate a un pubblico servizio).
La contestazione riportava, dunque, la specifica indicazione delle relative disposizioni di legge, unitamente a una precisa enunciazione "in fatto", così che l'imputato ha potuto avere completa cognizione di quanto ascrittogli (Sez. 2, Sentenza n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335-01; Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793-01). Il Tribunale ha dato implicitamente atto della connotazione pubblica dei beni (attribuendo il diritto di querela, quale rappresentante della persona offesa, al direttore dell'Istituto penitenziario) e, comunque, non ha censurato la correttezza dell'imputazione, affermando, poi, però, non correttamente, la mancanza della condizione di procedibilità.
4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona in divers