Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22327/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal sentence for mathematical error in sentencing reduction calculation under Art. 62-bis Criminal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Appellate Court's sentence regarding the defendant's punishment due to a mathematical error in applying statutory reductions. The defendant argued that the Appellate Court failed to correctly reduce the base penalty by one-third as required by Article 62-bis of the Criminal Code. The Court found the calculation erroneous and remitted the case without sending it back for retrial, instead directly recalculating the sentence to the correct amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis, 69, 133, 620 cod. pen.: When a lower court commits a mathematical error in applying statutory sentencing reductions, the Supreme Court must annul the decision without remittal and directly determine the correct penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing calculation error statutory reduction application Criminal Code Art 62-bis annulment without remittal direct penalty determination mathematical error in judgment Italian criminal procedure riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Ed è in questi termini, prendendo atto dell'errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, che, con riguardo a questo specifico aspetto, la sentenza va annullata senza rinvio ben potendo la pena essere rideterminata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Ed è in questi termini, prendendo atto dell'errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, che, con riguardo a questo specifico aspetto, la sentenza va annullata senza rinvio ben potendo la pena essere rideterminata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 81 c.p.
62-bis ad anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa" (cfr., ivi).
art. 81 c.p
62-bis ad anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa
(cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv.
Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, Laconi
Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile
269450 - 01; Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv.
Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo
272019 01; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv.
Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero
272458 01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Palma Vincenzo, nato a TRIGGIANO il 19/09/1978 avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/09/2019 il Tribunale di Bari aveva riconosciuto Vincenzo Di Palma (unitamente a Nicola Gagliardi) responsabile del delitto di tentata estorsione in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando la conseguente pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici;

2. la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminando così la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, con revoca della pena accessoria;

3. ricorre per cassazione Vincenzo Di Palma tramite il difensore che deduce violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 -bis, 69 e 133 cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto necessaria la revisione del trattamento sanzionatorio con la riduzione della pena per le generiche nella misura di un terzo, di fatto ha invece operato un abbattimento inferiore rispetto a quella che sarebbe risultata dall'applicazione della pur prevista riduzione;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il Tribunale di Bari, nel riconoscere la penale responsabilità di Vincenzo Di Palma per il delitto di tentata estorsione, l'aveva tuttavia ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata e pur ritenuta aggravante.

2. Con l'atto d'appello, la difesa aveva formulato censure sia in punto di responsabilità che sul trattamento sanzionatorio; la sentenza d'appello, preso atto della rinuncia dell'imputato, ritualmente formalizzata, ai motivi sulla responsabilità, ha spiegato che "... la resipiscenza dimostrata con la rinuncia ai principali motivi d'appello consente, previo giudizio di prevalenza delle già concesso attenuanti generiche sulla contestata aggravante, di rideterminare la pena in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa" (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) che ha determinato nel seguente modo: "pena base per il più grave reato, anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta di un terzo per il tentativo ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis ad anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa" (cfr., ivi).

Com'è facilmente verificabile, il calcolo della pena finale, così eseguito, è tuttavia errato: la riduzione di un terzo sulla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa doveva infatti portare alla pena finale dì anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 667 di multa.

3. Ed è in questi termini, prendendo atto dell'errore in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, che, con riguardo a questo specifico aspetto, la sentenza va annullata senza rinvio ben potendo la pena essere rideterminata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.

l) cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259253 - 01 <, Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 13/02/2017, Laconi, Rv. 269450 - 01; Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019 01; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 01; Sez. 6, n. 31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852 - 01).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 667,00 di multa. Così è deciso, 14/05/2025 Il C estensore Il Presidente PI ANFROCCA DEPOSITATO